Cassazione Civile, Ordinanza n. 29762/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 su una dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta precedente. Il contribuente aveva inizialmente fruito degli incentivi del c.d. "II Conto energia" per due impianti fotovoltaici realizzati nel 2008; successivamente, ritenendo cumulabile tale agevolazione con la c.d. "Tremonti ambiente" ex art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF versata in eccesso e, ottenuto un silenzio-rifiuto, aveva presentato dichiarazione integrativa per riliquidare l’imposta. La CTP aveva annullato la cartella e la CTR aveva confermato, ritenendo emendabile la dichiarazione, necessaria un previa avviso di accertamento, inesistente un danno erariale e pacifica la cumulabilità dei benefici. L’Agenzia ricorre in cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/2004 e dell’art. 1428 c.c., sostenendo che la richiesta di un beneficio fiscale sarebbe dichiarazione di volontà emendabile solo per errore essenziale e riconoscibile, inoltre tardiva per decadenza; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso anche su ragioni non dedotte; (3) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, perché la cartella poteva essere emessa senza avviso di accertamento; (4) violazione degli artt. 2041 c.c. e 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/2004, poiché la decadenza dall’emenda comporterebbe un indebito arricchimento della PA e il recupero a tassazione sarebbe necessario; (5) violazione degli artt. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000 e 23 d.l. n. 83/2012, poiché il beneficio non sarebbe più riconoscibile se la richiesta è successiva all’abrogazione.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. n. 119/2018, su istanza del contribuente, con regolare attestazione amministrativa. Ha quindi dichiarato il processo estinto per cessazione della materia del contendere ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 e art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Nulla sulle spese, perché l’intimato non ha svolto difese. La Corte ha inoltre escluso l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sia per la natura eccezionale della misura, sia perché il ricorso era proposto da amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/2004
nel testo vigente ratione temporis
Invocato dall’Agenzia per sostenere i limiti all’emendabilità della dichiarazione dei redditi e la decadenza dal potere di correzione; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Richiamato a sostegno dell’idea che l’eventuale correzione dell’opzione fiscale richiederebbe un errore essenziale e riconoscibile; nessuna statuizione di merito per estinzione del processo.
Dedotto come parametro della censura di ultrapetizione; non esaminato nel merito.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per contestare la necessità di un avviso di accertamento prima della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato; non oggetto di decisione di merito.
Evocato per affermare che il mancato recupero fiscale integrerebbe un indebito arricchimento della P.A.; non esaminato nel merito.
artt. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388/2000
Rammentati quali base del beneficio fiscale c.d. "Tremonti ambiente" oggetto della lite; la Corte non ne interpreta la portata perché dichiara l’estinzione del giudizio.
Richiamato nel quinto motivo sulla perdurante riconoscibilità del beneficio; non esaminato nel merito.
Base della definizione agevolata della lite che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Norma applicata per dichiarare l’estinzione del processo a seguito di definizione agevolata della controversia.
Norma processuale tributaria richiamata per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’ulteriore contributo unificato, rilevando la natura eccezionale e sanzionatoria della disposizione e la sua non applicabilità al caso di ricorso proposto da amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Quando interviene una valida definizione agevolata della lite tributaria, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica oltre i casi tipici previsti dalla norma e, in ogni caso, è escluso per i ricorsi proposti da amministrazioni pubbliche rappresentate dall’Avvocatura dello Stato.
- In presenza di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, la Corte non si pronuncia sulle censure sostanziali o processuali dedotte con il ricorso.
- La definizione agevolata della lite produce un effetto processuale assorbente che impedisce la decisione nel merito della controversia originaria.
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