Cassazione Civile, Ordinanza n. 29709/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un istituto di credito, del provvedimento con cui il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese aveva dichiarato inefficace la garanzia già concessa su un finanziamento. Il provvedimento era stato adottato dopo una precedente ammissione alla garanzia, a seguito dell’accertamento che sull’operazione insisteva una garanzia reale, ritenuta incompatibile con la procedura semplificata utilizzata. In primo grado il TAR aveva ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, ma in appello il Consiglio di Stato aveva riformato la decisione, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La banca ricorre per cassazione deducendo, in un unico motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., che la controversia riguarderebbe invece un provvedimento di secondo grado caratterizzato da discrezionalità amministrativa nella rivalutazione dei presupposti di mantenimento del beneficio, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Nei controricorsi si sostiene, al contrario, che il provvedimento sia meramente ricognitivo della mancanza di un presupposto per il beneficio e che la lite attenga alla fase di esecuzione del rapporto, con posizioni di diritto soggettivo e obblighi, quindi devoluta al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Consiglio di Stato che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di inefficacia della garanzia non investisse la fase di ammissione al beneficio, ma la successiva fase di attivazione ed esecuzione del rapporto agevolativo, nell’ambito della quale il provvedimento si limitava ad accertare la carenza di un presupposto per la fruizione dell’agevolazione, senza esercizio di discrezionalità amministrativa. Poiché in tale fase vengono in rilievo diritti e obblighi derivanti dal rapporto già instaurato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Sono state inoltre poste le spese a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per la sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione; nel caso è stato utilizzato per contestare la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la possibilità di applicare le conseguenze sanzionatorie e processuali conseguenti alla manifesta infondatezza del ricorso.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la Corte ritiene sussistenti i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
l. n. 662 del 1996
citata come base normativa del Fondo e dei benefici agevolativi per le piccole e medie imprese; la Corte la richiama nel quadro della disciplina degli interventi agevolativi.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni pubbliche concesse a imprese, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la controversia riguarda la fase successiva alla concessione del beneficio e concerne la verifica dell’adempimento o della permanenza dei presupposti di fruizione, non già l’esercizio del potere amministrativo di ammissione.
- Il provvedimento che dichiara inefficace o fa venir meno l’agevolazione può essere attratto alla giurisdizione ordinaria se ha natura meramente ricognitiva della carenza di un requisito e non implica valutazioni discrezionali tipiche dell’azione amministrativa.
- Quando la lite si colloca nella fase di esecuzione di un rapporto agevolativo già instaurato, e la disciplina applicata è sostanzialmente quella del rapporto tra parti, la posizione fatta valere è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- Nelle controversie sulla revoca, inefficacia o perdita di finanziamenti pubblici agevolati, il discrimine di giurisdizione dipende dalla causa concreta del provvedimento: se deriva da un vizio o da un riesame discrezionale dell’atto di concessione, può radicarsi la giurisdizione amministrativa; se invece deriva dall’accertamento della carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti nella fase attuativa, la giurisdizione è ordinaria.
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