Cassazione Civile, Ordinanza n. 29714/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento per IRPEG/IRES relativa all'anno d'imposta 2011, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973. Il recupero era fondato sul disconoscimento di un credito IRES derivante da una dichiarazione integrativa tardiva presentata per l'anno d'imposta 2010, con cui la società intendeva far valere un'agevolazione fiscale collegata alla c.d. Tremonti Ambiente. In primo grado la cartella era stata annullata solo quanto alle sanzioni; in appello la CTR aveva accolto integralmente la tesi della società. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998, sostenendo che la dichiarazione integrativa fosse tardiva e quindi non idonea a fondare il credito. La società propone ricorso incidentale lamentando che la CTR non avrebbe escluso l'uso del procedimento ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e che sarebbe mancato il contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, conferma che il contribuente può emendare la dichiarazione anche in sede contenziosa per far valere un credito/beneficio fiscale non richiesto per errore di fatto o di diritto, specie quando l'omessa fruizione derivi da obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa; il termine dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998 rileva principalmente ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione e non esclude la tutela in giudizio. Quanto al ricorso incidentale, ritiene legittimo l'utilizzo della liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per il recupero cartolare di un credito indebitamente utilizzato, senza che emergano profili di illegittimità della procedura. La soccombenza reciproca comporta la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo
La dichiarazione integrativa è ammessa nei termini previsti; tuttavia il limite temporale non preclude al contribuente di far valere in giudizio l'errore dichiarativo per opporsi alla maggiore pretesa fiscale, incidendo soprattutto sull'utilizzabilità in compensazione del credito risultante dalla rettifica.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
È legittimo il ricorso al controllo automatizzato e alla conseguente cartella di pagamento quando l'amministrazione effettua un mero riscontro cartolare su crediti indebitamente utilizzati.
art. 6, quinto comma, L. n. 212/2000
La censura della contribuente sul contraddittorio preventivo non è accolta; nel caso deciso non viene ravvisata illegittimità dell'azione recuperatoria mediante cartella.
Il termine dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998 è richiamato come limite per la compensazione del credito emergente dalla rettifica.
art. 53 Cost.
Non è conforme al principio di capacità contributiva assoggettare il contribuente a tributi più gravosi di quelli effettivamente dovuti.
art. 97 Cost.
L'azione amministrativa deve essere improntata a correttezza oggettiva e non può consolidare un prelievo non dovuto per effetto di un errore dichiarativo.
Sono richiamati per affermare che, quando la dichiarazione assuma carattere negoziale, l'emendabilità richiede l'essenziale e obiettiva riconoscibilità dell'errore.
È indicata come ulteriore strumento per recuperare l'agevolazione, una volta decorsi i termini per la dichiarazione integrativa a favore.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale, quale atto di scienza, è emendabile anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che comportino un'imposizione più gravosa di quella legalmente dovuta.
- Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore non esaurisce la tutela del contribuente: decorso tale termine, l'errore può essere fatto valere in giudizio per opporsi alla pretesa tributaria o, nei casi previsti, mediante istanza di rimborso.
- L'emendabilità è riconosciuta in modo particolare quando la mancata fruizione del beneficio fiscale derivi da obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa, e non da una scelta discrezionale del contribuente.
- L'amministrazione può utilizzare il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per recuperare crediti d'imposta indebitamente utilizzati sulla base di riscontri cartolari.
- Quando il contribuente e l'amministrazione risultano reciprocamente soccombenti su profili diversi della controversia, è giustificata la compensazione delle spese di lite.
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