Cassazione Civile, Ordinanza n. 29708/2025 del 11/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un proprietario aveva impugnato davanti al giudice amministrativo alcuni atti con cui erano state modificate le previsioni urbanistiche relative a un proprio terreno, poi qualificato come area a verde privato. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse; il Consiglio di Stato aveva confermato tale esito dopo verificazione, rilevando che l'area era destinata a verde privato, che non vi erano vincoli espropriativi e che il progetto originario del parcheggio-deposito era stato abbandonato con realizzazione di un parcheggio a raso fuori dalla proprietà dell'interessato. Successivamente il soccombente aveva proposto revocazione dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo un errore revocatorio per omessa valutazione della relazione del verificatore e per l'asserita erronea distinzione tra parcheggio-deposito e parcheggio-palestra; la revocazione era stata dichiarata inammissibile. Contro tale sentenza il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 111, ottavo comma, Cost., sostenendo che il Consiglio di Stato avesse rifiutato di esaminare un errore di fatto decisivo; 2) violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., lamentando una svista percettiva nella qualificazione della delibera urbanistica; 3) violazione dell'art. 6 CEDU per asserito esame incompleto degli atti e degli accertamenti tecnici; 4) violazione dell'art. 1 Protocollo CEDU per la lesione del diritto di proprietà derivante dalla destinazione urbanistica mantenuta. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso per cassazione, notificato oltre il termine breve di 60 giorni dalla notificazione della sentenza del Consiglio di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha accolto l'eccezione preliminare di tardività, rilevando che la sentenza del Consiglio di Stato era stata notificata l'8 maggio 2024 e che il ricorso per cassazione, notificato il 3 dicembre 2024, era ampiamente oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Ha inoltre chiarito, nel merito, che le censure non investivano alcun limite esterno della giurisdizione del giudice amministrativo, ma miravano soltanto a contestare errores in procedendo e in iudicando e la valutazione di ammissibilità della revocazione, profili insindacabili ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost. In conseguenza della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento delle somme aggiuntive ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile solo per far valere i limiti esterni della giurisdizione, non per denunciare errores in iudicando o in procedendo del giudice speciale.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
la parte ricorrente lo invocava per sostenere l'esistenza di un errore di fatto revocatorio, ma la Corte rileva che la doglianza attingeva in realtà un apprezzamento di merito/non un errore revocatorio rilevante in cassazione.
primo comma; ultimo comma
la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del Primo Presidente consente, in caso di conformità tra proposta e decisione, l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza e, nel caso concreto, era scaduto prima della proposizione del ricorso per cassazione.
in caso di definizione conforme alla proposta accelerata, la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità aggravata e ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore di ciascun controricorrente.
la Corte ha applicato anche l'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende prevista dalla disciplina della definizione accelerata, in continuità con la giurisprudenza richiamata.
art. 6 CEDU
la doglianza sul giusto processo è stata ritenuta non idonea a trasformare una critica all'apprezzamento delle prove e degli atti in una questione di giurisdizione.
art. 1 del Protocollo CEDU
la doglianza sul diritto di proprietà è stata dedotta come conseguenza della pianificazione urbanistica, ma non ha scalfito il rilievo preliminare di inammissibilità del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost. contro sentenze del giudice amministrativo è esperibile solo per violazioni dei limiti esterni della giurisdizione, non per contestare errori di diritto o di fatto nella decisione impugnata.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale la censura che, sotto la veste di difetto di giurisdizione, miri in realtà a rimettere in discussione l'ammissibilità della revocazione o il modo in cui il giudice speciale ha valutato gli atti e le prove.
- La denunciata erronea interpretazione delle norme sostanziali o dei principi convenzionali da parte del giudice amministrativo non equivale, di per sé, a rifiuto di giurisdizione, poiché l'interpretazione del diritto appartiene al contenuto fisiologico della funzione giurisdizionale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. come indice di abuso del processo.
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