Cassazione Civile, Ordinanza n. 29713/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino del Gambia ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto con cui il Giudice di pace di Napoli aveva convalidato l’accompagnamento coattivo alla frontiera disposto dal Questore. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di error in procedendo, denunciando la violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 12, par. 1, della direttiva 2008/115/CE e 13, comma 5-bis, TUI, perché il decreto di convalida sarebbe privo di reale motivazione: il giudice si sarebbe limitato a barrere una casella prestampata con la parola "convalida", senza rispondere alle eccezioni di illegittimità sollevate dalla difesa all’udienza, né rappresentare la situazione individuale dell’interessato. Secondo il ricorrente, il provvedimento era quindi affetto da difetto assoluto di motivazione, tanto più grave perché incidente sulla libertà personale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che il decreto impugnato era privo di una motivazione effettiva e si risolveva in un modulo prestampato con formule standardizzate e apodittiche, non idonee a dare conto né delle difese dell’interessato né delle ragioni concrete della convalida. Ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., rilevando che il processo non poteva essere proseguito perché la misura non era stata validamente convalidata nei termini e non poteva più esserlo a termini scaduti. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una loro regolazione in sede di legittimità, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di convalida e demandando la liquidazione al Giudice di pace.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene evocato come norma processuale per denunciare l'error in procedendo derivante dalla dedotta nullità del provvedimento per mancanza di motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del minimo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, soprattutto quando incidono sulla libertà personale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare l'obbligo di motivazione della decisione giudiziale.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale presidio della motivazione del provvedimento.
art. 12, par. 1, direttiva 2008/115/CE
richiamato come fonte sovranazionale che impone l'esigenza di motivazione del provvedimento di rimpatrio/allontanamento.
art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. n. 286/1998
richiamato sia come norma sulla convalida dell'espulsione/accompagnamento, sia in relazione all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel relativo giudizio.
art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998
richiamato per la disciplina del giudizio di convalida e dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
applicato per cassare senza rinvio il provvedimento, poiché il processo non poteva proseguire e la convalida non era più praticabile per decorso dei termini.
richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione in sede di cassazione senza rinvio.
escluso come base per la condanna alle spese in favore dello Stato quando soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Il decreto di convalida dell’accompagnamento alla frontiera o dell’espulsione deve contenere una motivazione effettiva e individualizzata; la mera apposizione di una spunta su un modulo prestampato, accompagnata da formule standard, non soddisfa il minimo costituzionale di motivazione richiesto dall’art. 111 Cost. quando il provvedimento incide sulla libertà personale.
- La motivazione del provvedimento giurisdizionale non può risolversi in clausole di stile o affermazioni apodittiche, ma deve dar conto delle specifiche eccezioni difensive e della situazione concreta dell’interessato.
- Quando il giudice di merito non valida validamente nei termini la misura di accompagnamento allontanamento, e la validazione non è più possibile per decorso del termine, la cassazione può avvenire senza rinvio ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., per impossibilità della prosecuzione del processo.
- Nel giudizio di convalida in materia di espulsione, la disciplina speciale prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione delle spettanze del difensore segue le regole del d.P.R. n. 115/2002 e, in cassazione senza rinvio, spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
- La condanna alle spese non si disciplina, secondo l’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, nel senso di una liquidazione in favore dello Stato quando soccombente è un’Amministrazione statale; in tale ipotesi opera la speciale disciplina della liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio.
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