Cassazione Civile, Ordinanza n. 32316/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2014 e 2015 nei confronti di un ente ecclesiastico. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello, però, la decisione era stata riformata con rigetto del ricorso originario. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancato deposito delle prove di notifica; (2) omesso esame dell'avviso di annullamento in autotutela di alcuni atti, richiamato come elemento favorevole alla contribuente; (3) violazione delle norme sull'esenzione IMU per gli enti non commerciali e dei criteri di prova, sostenendo che i giudici d'appello avessero erroneamente ritenuto insufficienti le prove dell'uso istituzionale degli immobili e avessero valorizzato l'assenza di prova di attività commerciale da parte dell'ente impositore; (4) violazione del giudicato e della normativa sul classamento catastale, per non aver considerato l'annullamento di precedenti avvisi di classamento relativo ad alcuni immobili. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che nel contenzioso tributario l'appello deve essere depositato con la prova della notificazione entro il termine previsto dall'art. 22 richiamato dall'art. 53 del d.lgs. 546/1992; nel caso concreto l'appellante non aveva depositato rituale prova di spedizione e ricezione dell'atto di appello, sicché l'appello era inammissibile rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito sul profilo processuale assorbente, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ente locale. Ne è derivato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado favorevole al contribuente. La Corte ha inoltre condannato l'ente locale al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
indica i vizi denunciabili in cassazione dai diversi motivi proposti.
la sua violazione è evocata per l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
richiamato quale parametro della nullità della sentenza per carenza di pronuncia o motivazione.
nell'appello tributario impone, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, il deposito dell'atto di appello con la prova della notificazione.
letto in combinato con l'art. 53, disciplina il deposito dell'originale o della copia del ricorso con la prova della spedizione, quale condizione di rituale costituzione.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
norma invocata dal ricorrente in tema di esenzione IMU per gli enti non commerciali e uso istituzionale degli immobili.
richiamato in combinazione con le norme sull'assetto catastale e fiscale degli immobili.
art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986
evocato per la qualificazione soggettiva dell'ente ai fini fiscali.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova in ordine all'utilizzo degli immobili e alla debenza dell'IMU.
art. 9, comma 6, d.l. 174/2012
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina applicabile agli enti e ai beni immobili.
evocato in relazione ai poteri istruttori e alla prova nel processo tributario.
richiamati per censurare la valutazione delle prove e la decisione sui fatti accertati.
richiamato con riguardo all'efficacia del giudicato formatosi su precedenti decisioni relative a beni e rendite catastali.
richiamato in relazione alla disciplina del classamento catastale e ai suoi effetti sugli atti impositivi.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è inammissibile se non è depositato, nel termine di legge, l'atto di gravame con la prova della sua notificazione; la relativa sanzione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Ai fini della verifica della tempestività e ritualità del deposito telematico non basta la sola PEC di esito controlli: occorre la PEC di avvenuta consegna, poiché solo quest'ultima consente di accertare cosa sia stato effettivamente depositato e quando.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare un'eccezione processuale decisiva e rilevabile d'ufficio, la sentenza è censurabile per omessa pronuncia; tuttavia, se emerge un vizio processuale assorbente che impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello, le altre doglianze restano assorbite.
- Nel giudizio tributario, la mancanza della prova del perfezionamento della notificazione dell'appello impedisce la rituale costituzione dell'appellante e determina l'inammissibilità del gravame, senza che tale carenza possa essere sanata dalla mera costituzione della controparte.
- Una volta accertata l'inammissibilità dell'appello, la cassazione senza rinvio comporta la definitività della sentenza di primo grado e il consolidamento del relativo assetto decisorio.
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