Cassazione Civile, Ordinanza n. 32217/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un terreno edificabile, con caparra confirmatoria e successivi accordi informali di proroga e acconto non registrati. In seguito, con atto pubblico, il terreno fu ceduto a un terzo nell’ambito di un’operazione di leasing e il preliminare venne consensualmente risolto, con restituzione di una somma alle parti private. L’Ufficio ritenne che la risoluzione consensuale integrasse un mutuo dissenso soggetto a imposta di registro proporzionale ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.P.R. 131/1986, e notificò avviso di liquidazione. La CTP accolse il ricorso dei contribuenti, mentre la CTR riformò e ritenne dovuta la tassazione proporzionale. In cassazione l’Agenzia denunciava la violazione di varie norme civilistiche e tributarie, sostenendo che la restituzione della caparra/somma non fosse un effetto della risoluzione ma un atto autonomo privo di contenuto patrimoniale tassabile in misura proporzionale; i contribuenti replicavano che la risoluzione consensuale producesse un nuovo negozio solutorio tassabile proporzionalmente e che l’imposizione fosse comunque coerente con la capacità contributiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della CTR. Ha ribadito che il mutuo dissenso costituisce un nuovo negozio, autonomo rispetto al contratto originario, con effetti restitutori/ripristinatori che realizzano un nuovo passaggio di ricchezza e, in difetto delle condizioni per l’applicazione del comma 1 dell’art. 28 d.P.R. 131/1986, è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale ai sensi del comma 2. Ha escluso la violazione dei principi costituzionali invocati e ha precisato che non si applica l’art. 8 della Tariffa, relativo alla diversa ipotesi di risoluzione giudiziale per vizio di funzionamento del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1322, 1325, 1362, 1363, 1369, 1372 e 1385 c.c.
Richiamati dalla ricorrente come parametri civilistici per sostenere una diversa qualificazione dell’accordo risolutorio e della restituzione delle somme; la Corte non ne ha accolto la lettura prospettata.
Richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con le altre norme del testo unico dell’imposta di registro.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha confermato la tassazione secondo la sostanza dell’accordo risolutorio come nuovo negozio.
Richiamato nel motivo di ricorso; non è stato ritenuto decisivo per escludere la tassazione proporzionale del mutuo dissenso.
art. 28, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
Norma applicata: la risoluzione consensuale per mutuo dissenso, in assenza di clausola risolutiva o patto autonomo tempestivo, è assoggettata a imposta proporzionale.
artt. 9 e 11 Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l’applicazione dell’imposta fissa; la Corte ha escluso che la fattispecie rientrasse nell’art. 8 della Tariffa e non ha seguito la tesi dell’atto autonomo non patrimoniale.
art. 8 Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Esclusa l’applicazione perché riguarda la risoluzione giudiziale per vizio di funzionamento del rapporto e non la risoluzione consensuale.
art. 3 Cost.
Invocato per lamentare irragionevolezza del prelievo, ma la Corte ha ritenuto la disciplina coerente con il sistema e con il nuovo passaggio di ricchezza.
art. 53 Cost.
Invocato per escludere una capacità contributiva nella restituzione di somme già versate; la Corte ha invece ravvisato capacità contributiva nel nuovo negozio risolutorio con effetti restitutori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge.
Richiamato per il deposito della memoria illustrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il mutuo dissenso integra un nuovo accordo negoziale, autonomo rispetto al contratto originario, idoneo a estinguere il precedente vincolo e a produrre effetti ripristinatori o restitutori.
- Ai fini dell’imposta di registro, la risoluzione consensuale di un contratto è tassata in misura proporzionale ex art. 28, comma 2, d.P.R. 131/1986 quando non si fondi su una clausola risolutiva già contenuta nel negozio o su un patto autonomo tempestivamente stipulato.
- La tassazione proporzionale del mutuo dissenso non presuppone un arricchimento in senso stretto, ma è giustificata dal nuovo passaggio di ricchezza connesso agli effetti restitutori e ripristinatori dell’accordo risolutorio.
- Non si applica la disciplina della risoluzione giudiziale per vizio del rapporto quando la cessazione del vincolo deriva dalla concorde volontà delle parti; la causa del venir meno del contratto è giuridicamente rilevante per il regime impositivo.
- In sede di legittimità, la qualificazione del negozio operata dal giudice di merito, se fondata sull’accertamento dei fatti, non è liberamente rimetteribile in discussione se non nei limiti del vizio di violazione di legge o dei canoni di interpretazione richiamati.
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