Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (genitore)
La controversia
La controversia nasce nel giudizio di separazione giudiziale con contestuale divorzio promosso dalla madre. In sede di provvedimenti temporanei e urgenti il Tribunale aveva affidato i figli minori in via esclusiva alla madre, collocandoli in casa protetta, aveva escluso gli incontri con il padre sino al completamento di un percorso di recupero delle capacità genitoriali e aveva disposto il contributo paterno al mantenimento. La decisione era stata confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto legittima la valutazione del primo giudice anche sulla base di una relazione dei servizi sociali acquisita al fascicolo. Il padre ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla bigenitorialità e sull'affidamento, sostenendo che l'affido esclusivo alla madre e il divieto di visita avrebbero leso il diritto del minore a mantenere relazioni con entrambi i genitori e che non fosse provato un concreto pregiudizio per i figli; 2) violazione dell'art. 473-bis.24 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ridotto il reclamo a un controllo sui soli errori macroscopici, negando la possibilità di un riesame pieno e di approfondimenti istruttori, anche psicodiagnostici; 3) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla decisione fondata su relazioni dei servizi sociali, poiché il provvedimento sarebbe stato adottato anche sulla base di una relazione depositata dopo la decisione e non previamente discussa tra le parti; 4) violazione delle norme processuali e convenzionali in tema di accertamento delle allegazioni di violenza, assumendo che il giudice avesse dato per provate condotte maltrattanti senza una previa attività istruttoria e senza verificare il fumus delle allegazioni. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'ordinanza impugnata non avesse peggiorato la posizione del ricorrente ma si fosse limitata a confermare misure già adottate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha prima escluso l'inammissibilità del ricorso per cassazione, chiarendo che la ricorribilità dipende dal contenuto del provvedimento reclamato, e non dal fatto che l'ordinanza di reclamo sia meramente confermativa. Nel merito, ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi: sul primo ha ribadito che la bigenitorialità ha natura tendenziale e può essere sacrificata nell'esclusivo interesse del minore, specie in presenza di condotte pregiudizievoli del genitore; sul secondo ha osservato che il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. consente un riesame del fatto storico, ma il motivo era privo di specificità e autosufficienza, non essendo riprodotte le richieste istruttorie e le censure in primo grado; sul terzo ha rilevato che la relazione dei servizi sociali aveva contenuto meramente informativo e che il ricorrente non aveva indicato quale concreto pregiudizio processuale avesse subito, essendo stato comunque in grado di contraddire in sede di reclamo; sul quarto ha ritenuto la censura inconferente, perché la Corte d'appello non aveva affatto accertato come provate le condotte maltrattanti, e comunque il ricorso non indicava quali specifici mezzi istruttori avrebbero dovuto essere espletati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
indica il procedimento per separazione giudiziale e contestuale divorzio nel cui ambito sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti.
richiamato quale base dell'affidamento esclusivo dei minori a uno dei genitori.
il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti è configurato come gravame; il giudice del reclamo può riesaminare la controversia sulla base delle deduzioni tempestive e, solo se indispensabile, assumere sommarie informazioni; le circostanze sopravvenute vanno dedotte davanti al giudice di merito.
richiamato per distinguere il potere del giudice di primo grado di revoca o modifica dei provvedimenti in presenza di circostanze sopravvenute.
richiamato in tema di relazione dei servizi sociali acquisita nel procedimento.
richiamato dal ricorrente in tema di accertamento delle allegazioni di violenza nei procedimenti familiari.
richiamato dal ricorrente in tema di poteri istruttori nei procedimenti familiari con allegazioni di violenza.
invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile o inconferente.
invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile o inconferente.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio.
art. 30 Cost.
richiamato a sostegno del diritto-dovere dei genitori verso i figli e della bigenitorialità.
art. 24 Carta di Nizza
richiamato a sostegno della tutela dei diritti del minore.
art. 3 Convenzione di New York
invocato in relazione al superiore interesse del minore.
art. 9 Convenzione di New York
invocato in relazione al diritto del minore a mantenere relazioni personali con entrambi i genitori, compatibilmente con il suo interesse.
art. 8 CEDU
richiamato per la tutela della vita familiare e delle relazioni genitore-figli.
art. 6, par. II CEDU
invocato dal ricorrente in relazione alle garanzie processuali nei procedimenti con allegazioni di violenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di separazione o divorzio, contro l'ordinanza che definisce il reclamo sui provvedimenti temporanei e urgenti è ammesso il ricorso per cassazione quando il provvedimento reclamato incida in modo sostanziale sull'affidamento o sulla collocazione dei minori, indipendentemente dal fatto che l'ordinanza di reclamo sia confermativa o peggiorativa in sé.
- Il diritto alla bigenitorialità ha natura tendenziale e può essere superato dal giudice, in funzione dell'esclusivo interesse morale e materiale del minore, quando la tutela del minore richieda misure limitative o contenitive dei diritti del genitore.
- Nel reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. il giudice può riesaminare la controversia sulla base delle deduzioni tempestive e, nei limiti dell'indispensabilità, assumere sommarie informazioni; non è però ammessa l'introduzione di circostanze sopravvenute, che vanno prospettate al giudice di merito per la revoca o modifica dei provvedimenti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: se si lamenta il mancato espletamento di attività istruttoria, occorre indicare quale istanza sia stata proposta, come sia stata decisa in primo grado e quali ragioni rendano indispensabile l'attività richiesta.
- La censura sul mancato contraddittorio relativo a documenti acquisiti nel procedimento è inammissibile se non si dimostra quale concreto pregiudizio processuale sia derivato e se la parte ha comunque potuto controdedurre in sede di reclamo.
- Non può imputarsi al giudice di merito di aver accertato come provate condotte maltrattanti quando il provvedimento impugnato si sia limitato a valutare le emergenze istruttorie disponibili ai fini dell'adozione di misure provvisorie a tutela dei minori.
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