Cassazione Civile, Ordinanza n. 25263/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Una società di capitali aveva preso cognizione, tramite estratti di ruolo richiesti all'agente della riscossione, di cinque cartelle di pagamento relative a tributi erariali (IRES e IRAP per annualità 2014-2015). La società aveva impugnato estratti di ruolo e cartelle davanti al giudice tributario provinciale, che aveva rigettato il ricorso; in appello, invece, il giudice regionale aveva annullato le cartelle. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha dedotto la violazione delle norme sull'impugnabilità degli atti della riscossione, sostenendo che il ricorso originario era inammissibile perché diretto contro estratti di ruolo, atto non impugnabile e comunque colpito dalla disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; (2) ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle alla società, sostenendo che tre cartelle erano state validamente notificate presso la sede sociale, mediante consegna a soggetti qualificatisi addetti alla ricezione, con successivo invio della raccomandata informativa, ritenuta dalla CTR erroneamente necessaria come se si trattasse di notifica ex art. 140 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché sulla proponibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo si era formato giudicato interno, non essendo stata impugnata né riproposta la statuizione del primo giudice che aveva ritenuto ammissibile il ricorso. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, per le notifiche rivolte a una società di capitali presso la sede legale, la consegna dell'atto a persona qualificatasi come addetta alla ricezione integra un valido perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; la successiva raccomandata informativa prevista dagli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973 era in ogni caso ultronea e non necessaria, non trattandosi di notifica ex art. 140 c.p.c. La sentenza di appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dall'agente della riscossione per sostenere la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e l'applicazione ai giudizi pendenti; la Corte non lo applica nel merito perché sul punto si era formato giudicato interno
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma che individua gli atti impugnabili nel processo tributario; utilizzato per sostenere che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile
richiamato in relazione all'interesse ad agire, quale ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso originario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge
richiamato dalla ricorrente e dalla CTR; la Corte afferma che non era applicabile perché la notifica non avveniva secondo tale schema
art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per la disciplina della notificazione delle cartelle e della raccomandata informativa; la Corte osserva che l'avviso era comunque ultroneo nel caso concreto
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in combinazione con l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 per la disciplina della notifica degli atti tributari
applicato dalla Corte per affermare che la notifica a società di capitali presso la sede legale, con consegna a persona addetta alla ricezione, è ritualmente perfezionata
richiamato dalla ricorrente quale base della fede privilegiata dell'atto notificatorio e delle attestazioni del messo notificatore
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215
richiamato come fonte dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
Massime di principio
- Se una statuizione del giudice di primo grado sulla ammissibilità dell'impugnazione non è censurata né riproposta nei gradi successivi, su tale punto si forma giudicato interno e la questione non può essere riesaminata in cassazione.
- La notificazione di una cartella di pagamento a una società di capitali, eseguita presso la sede legale con consegna dell'atto a persona che si qualifichi addetta alla ricezione, è valida ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; in tale ipotesi non opera il paradigma della notificazione ex art. 140 c.p.c.
- La raccomandata informativa prevista dalla disciplina speciale della riscossione non è necessaria quando la notificazione si sia già perfezionata secondo le regole proprie della notificazione presso la sede della persona giuridica e non ricorra un'ipotesi di irreperibilità o di notifica ex art. 140 c.p.c.
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