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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25263/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Una società di capitali aveva preso cognizione, tramite estratti di ruolo richiesti all'agente della riscossione, di cinque cartelle di pagamento relative a tributi erariali (IRES e IRAP per annualità 2014-2015). La società aveva impugnato estratti di ruolo e cartelle davanti al giudice tributario provinciale, che aveva rigettato il ricorso; in appello, invece, il giudice regionale aveva annullato le cartelle. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha dedotto la violazione delle norme sull'impugnabilità degli atti della riscossione, sostenendo che il ricorso originario era inammissibile perché diretto contro estratti di ruolo, atto non impugnabile e comunque colpito dalla disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; (2) ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle alla società, sostenendo che tre cartelle erano state validamente notificate presso la sede sociale, mediante consegna a soggetti qualificatisi addetti alla ricezione, con successivo invio della raccomandata informativa, ritenuta dalla CTR erroneamente necessaria come se si trattasse di notifica ex art. 140 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché sulla proponibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo si era formato giudicato interno, non essendo stata impugnata né riproposta la statuizione del primo giudice che aveva ritenuto ammissibile il ricorso. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, per le notifiche rivolte a una società di capitali presso la sede legale, la consegna dell'atto a persona qualificatasi come addetta alla ricezione integra un valido perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; la successiva raccomandata informativa prevista dagli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973 era in ogni caso ultronea e non necessaria, non trattandosi di notifica ex art. 140 c.p.c. La sentenza di appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se una statuizione del giudice di primo grado sulla ammissibilità dell'impugnazione non è censurata né riproposta nei gradi successivi, su tale punto si forma giudicato interno e la questione non può essere riesaminata in cassazione.
  • La notificazione di una cartella di pagamento a una società di capitali, eseguita presso la sede legale con consegna dell'atto a persona che si qualifichi addetta alla ricezione, è valida ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; in tale ipotesi non opera il paradigma della notificazione ex art. 140 c.p.c.
  • La raccomandata informativa prevista dalla disciplina speciale della riscossione non è necessaria quando la notificazione si sia già perfezionata secondo le regole proprie della notificazione presso la sede della persona giuridica e non ricorra un'ipotesi di irreperibilità o di notifica ex art. 140 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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