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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25268/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione allo stato passivo del fallimento di una società di due crediti dell’istituto bancario: un modesto saldo debitore di conto corrente e, soprattutto, il residuo di un finanziamento fondiario erogato a una terza società e garantito da fideiussione prestata dalla società poi fallita. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione della banca: quanto alla garanzia, qualificava il contratto come fideiussione e riteneva che il credito garantito non potesse essere ammesso al passivo, ma solo fatto valere nella distribuzione dell’attivo; quanto al conto corrente, giudicava insufficiente la documentazione prodotta. La ricorrente principale censurava: 1) la qualificazione della garanzia come fideiussione, sostenendo che le clausole prevedevano pagamento a semplice richiesta e sopravvivenza della garanzia anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite, elementi incompatibili con l’accessorietà; 2) la negata ammissibilità dell’insinuazione del credito garantito, assumendo che, trattandosi di credito verso il fideiussore fallito e quindi verso un coobbligato in solido, il credito doveva essere accertato ex artt. 52 e 93 l.fall.; 3) l’omesso esame della validità del rapporto principale, ritenuto assorbito dal tribunale; 4) vizi motivazionali sul medesimo punto; 5) l’erronea valutazione della prova del credito da conto corrente, deducendo che estratti conto e contratto fossero sufficienti. Il fallimento proponeva controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando che il tribunale non si fosse pronunciato sulla tesi del patto commissorio o comunque della nullità del negozio di garanzia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il quinto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo; ha accolto il secondo motivo. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e il rinvio al Tribunale di Latina in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di merito sull’interpretazione del contratto di garanzia, poiché la censura mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura dell’atto negoziale. Ha invece corretto la decisione nella parte in cui il tribunale aveva escluso l’insinuazione al passivo del credito garantito applicando principi relativi al fallimento del terzo datore di ipoteca: nel caso di fideiussione il creditore è già creditore del fideiussore fallito e deve insinuarsi secondo le ordinarie regole dell’accertamento del passivo. Le questioni relative alla validità del rapporto principale e alla documentazione del conto corrente restano da riesaminare dal giudice di rinvio, mentre il ricorso incidentale condizionato è stato ritenuto inammissibile perché proposto senza una reale soccombenza della parte che lo aveva formulato.

Norme richiamate

  • art. 1936 c.c.

    richiamato come norma sulla fideiussione nell’ambito della contestazione sulla qualificazione della garanzia

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla libertà contrattuale e sulla qualificazione del negozio di garanzia

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per sostenere la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali

  • art. 1945 c.c.

    richiamato in relazione alle eccezioni opponibili dal fideiussore

  • art. 1944 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che il fideiussore risponde in solido con il debitore principale

  • art. 1957 c.c.

    richiamato per ribadire che la clausola di pagamento a prima richiesta non è di per sé incompatibile con la sua applicazione

  • art. 52 l. fall.

    indicato come regola di riferimento per l’accertamento concorsuale dei crediti

  • art. 54 l. fall.

    richiamato nel motivo sul presunto errore di disciplina dell’insinuazione del credito garantito

  • art. 61 l. fall.

    utilizzato per affermare che il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli falliti per l’intero credito fino al totale pagamento

  • art. 93 l. fall.

    richiamato come norma sul procedimento di insinuazione al passivo

  • art. 98 l. fall.

    richiamato nel motivo relativo all’omesso esame della validità del rapporto principale

  • art. 105 l. fall.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale

  • art. 92 l. fall.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale

  • art. 108 l. fall.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale

  • art. 109 l. fall.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale

  • art. 111 l. fall.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale

  • art. 111-bis l. fall.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale

  • art. 2741 c.c.

    richiamato a sostegno della tesi sulla partecipazione al concorso dei creditori

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia sul rapporto principale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro per la denuncia di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro per il vizio di omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per sostenere un’asserita errata valutazione del materiale probatorio; la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice usa prove non introdotte dalle parti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte precisa che la violazione sussiste solo se il giudice disattende le regole legali di valutazione della prova, non per mero cattivo apprezzamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la denuncia di errata ripartizione dell’onere della prova; la Corte precisa che la violazione è configurabile solo se l’onere viene attribuito alla parte sbagliata

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità del negozio di garanzia

  • art. 2744 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per la tesi del patto commissorio

Massime di principio

  • In sede di legittimità, l’interpretazione del contratto è sindacabile solo nei limiti del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del testo negoziale più favorevole alla parte ricorrente.
  • La clausola di pagamento a prima richiesta non basta, da sola, a qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia: il giudice di merito deve accertare in concreto la volontà delle parti alla luce dell’intero tenore dell’atto.
  • Quando il giudice di merito fornisce una delle interpretazioni plausibili della clausola contrattuale, la censura in cassazione è inammissibile se mira soltanto a sostituire un diverso significato possibile ma non imposto dal testo.
  • Il creditore di un fideiussore fallito è creditore concorsuale del fallimento del garante e deve insinuarsi al passivo con le ordinarie forme dell’accertamento del passivo; non è applicabile, per analogia, la disciplina propria del fallimento del terzo proprietario che abbia concesso ipoteca a garanzia del debito altrui.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia addossato l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti l’apprezzamento delle prove raccolte.
  • Le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere prospettate per censurare il semplice cattivo uso del prudente apprezzamento delle prove; occorre allegare l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o la violazione di regole legali di valutazione della prova.
  • Le questioni ritenute assorbite dal giudice di merito non sono esaminabili in cassazione finché permane il capo assorbente della decisione; la loro trattazione è rimessa al giudice di rinvio dopo la cassazione della statuizione pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoFideiussioneInadempimentoObbligazioni solidali
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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