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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25270/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (vettore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di autotrasporti per il pagamento del corrispettivo di un trasporto di merce, documentato da una bolla di consegna emessa da terzo mittente. Il giudice di pace aveva revocato il decreto ritenendo che la società destinataria della merce non fosse tenuta al pagamento, poiché avrebbe avuto rapporti solo con un diverso soggetto della filiera, nell’ambito di un contratto di logistica, e non avrebbe ordinato direttamente il trasporto. La società di autotrasporto ricorre in cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 1689 e 1692 c.c., sostenendo che il destinatario, una volta richiesta o accettata la consegna, subentra al mittente anche nell’obbligo di pagare il corrispettivo del trasporto; 2) violazione dell’art. 101 c.p.c., per avere il giudice introdotto d’ufficio la questione dell’identità del mittente senza contraddittorio; 3) violazione dell’art. 7-ter D.Lgs. 286/2005, per avere escluso l’azione diretta del vettore verso un soggetto della filiera che avrebbe rivestito anche il ruolo di caricatore/vettore. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza del Giudice di Pace e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato la società destinataria a pagare al vettore il corrispettivo del trasporto di euro 933,30 oltre interessi dalla domanda al saldo. Ha inoltre posto le spese di tutti i gradi di giudizio a carico della resistente. La decisione si fonda sul principio per cui, nel contratto di trasporto di cose, il destinatario che richieda o accetti la riconsegna subentra ex lege nei diritti del mittente ma anche nell’obbligo di pagare i crediti derivanti dal trasporto, primo fra tutti il corrispettivo, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato.

Norme richiamate

  • art. 1689 c.c.

    Il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non solo nei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ma anche nell’obbligo di pagare i crediti derivanti dal trasporto; il pagamento del corrispettivo è condizione per l’esercizio dei diritti di riconsegna.

  • art. 1692 c.c.

    Conferma che il vettore può rivolgersi al destinatario per il soddisfacimento del proprio credito e che il pagamento richiesto al destinatario si collega all’assetto legale del contratto di trasporto.

  • art. 1510 c.c.

    Richiamato in funzione sistematica, insieme agli artt. 1689 e 1692 c.c., per spiegare l’assetto del pagamento nel trasporto e nella vendita con spedizione.

  • art. 1269 c.c.

    Richiamato per ricondurre l’obbligo del destinatario al modello della delegatio solvendi.

  • art. 1411 c.c.

    commi primo, secondo e terzo

    Richiamato per qualificare il trasporto come schema in prevalenza riconducibile al contratto a favore di terzo e per evidenziare che l’accettazione della merce integra la dichiarazione di volerne profittare; il destinatario può rifiutare la prestazione, ma se accetta assume l’obbligo di pagamento.

  • art. 1460 c.c.

    Il pagamento al vettore dei crediti di trasporto è descritto come applicazione particolare del principio di autotutela/sospensione dell’adempimento.

  • art. 101 c.p.c.

    Denunciato come violato per asserita introduzione officiosa di una questione non sottoposta al contraddittorio; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro di legittimità per il vizio processuale dedotto.

  • art. 384, comma secondo, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 7-ter D.Lgs. 286/2005

    Richiamato nel terzo motivo come base dell’azione diretta del vettore nella filiera del trasporto; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2, comma primo, D.Lgs. 286/2005

    Richiamato dalla ricorrente per individuare i soggetti della filiera del trasporto.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte del Tribunale.

Massime di principio

  • Nel contratto di trasporto di cose, il destinatario che richieda o accetti la riconsegna della merce subentra ex lege al mittente non solo nei diritti nascenti dal contratto, ma anche nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, in primo luogo il corrispettivo.
  • L’obbligo di pagamento del corrispettivo da parte del destinatario non dipende necessariamente dalla presenza di una clausola di porto assegnato, poiché deriva direttamente dall’assetto legale degli artt. 1689 e 1692 c.c.
  • L’accettazione della merce da parte del destinatario equivale, sul piano funzionale, alla volontà di profittare della prestazione e rende esigibile nei suoi confronti il pagamento al vettore; il destinatario conserva poi l’eventuale azione di rivalsa verso il mittente se i patti tra loro siano stati violati.
  • Quando la causa può essere decisa sulla base di un principio di diritto già consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
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