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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25264/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di un medico veterinario, con recupero a tassazione di maggiori redditi da lavoro autonomo e rideterminazione di IRPEF, IRAP e IVA, sulla base di movimenti bancari ritenuti non giustificati, in particolare su un conto corrente intestato al fratello del contribuente, del quale egli aveva delega ad operare. Dopo una lunga sequenza processuale, culminata in più cassazioni con rinvio, la Corte di giustizia tributaria regionale, in sede di secondo rinvio, ha accolto integralmente l’appello del contribuente e respinto quello dell’Ufficio, annullando l’avviso di accertamento, ma ha compensato integralmente le spese di lite di tutti i gradi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 91, 92 e 93 c.p.c., sostenendo che, essendo risultato totalmente vittorioso, non ricorrevano né soccombenza reciproca né gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale; ha inoltre contestato la motivazione della CTR, ritenuta generica e apodittica, fondata su asserite oscillazioni giurisprudenziali e sull'equivocità dell'impostazione giuridica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che, nel regime ratione temporis applicabile, la compensazione delle spese era possibile solo in caso di soccombenza reciproca oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. Ha quindi rilevato che la CTR non aveva indicato alcuna ragione grave ed eccezionale, avendo motivato in modo del tutto generico con riferimento a una presunta equivocità dell’impostazione giuridica e alle oscillazioni tra i diversi gradi di giudizio. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese deve essere effettuata secondo l’esito globale della lite e non per singoli gradi. Poiché l’esito complessivo era integralmente favorevole al contribuente, la compensazione totale delle spese è stata ritenuta ingiustificata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti della statuizione sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In materia di spese del processo tributario si applica il criterio della soccombenza, salvo i casi consentiti dalla normativa processuale richiamata dal testo ratione temporis applicabile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la parte integralmente vittoriosa non può subire una compensazione immotivata.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo applicabile al giudizio introdotto nel 2013, la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla regolazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro di legittimità dedotto per denunciare la violazione delle norme sulle spese.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato nel pregresso andamento processuale, quale norma violata nella precedente cassazione della sentenza di rinvio.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Indicata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel procedimento originario ha fondato la presunzione di maggiori redditi derivanti dalle movimentazioni bancarie.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Nel procedimento originario ha fondato la presunzione di ricavi/operazioni imponibili in base ai movimenti bancari.

Massime di principio

  • Nel regime applicabile alle cause introdotte prima della riforma del 2014, la compensazione delle spese processuali richiede, oltre alla soccombenza reciproca, la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente e specificamente indicate nella motivazione.
  • La motivazione della compensazione non può risolversi in formule generiche o apodittiche, né in un mero richiamo all’andamento oscillante del processo o alla diversità delle decisioni dei vari gradi di giudizio.
  • Nel giudizio di rinvio la regolazione delle spese deve essere effettuata avendo riguardo all’esito globale della controversia, non ai risultati separati dei singoli gradi processuali.
  • Quando una parte ottiene l’integrale accoglimento della propria posizione e l’altra parte vede respinte le proprie difese, l’integrale compensazione delle spese è incompatibile con il principio di soccombenza, salvo specifiche e motivate ragioni eccezionali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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