Cassazione Civile, Ordinanza n. 25260/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione allo stato passivo proposta da una società che aveva ottenuto in subaffitto un'azienda e aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della sublocatrice per complessivi euro 253.306,90. La ricorrente deduceva che il contratto di affitto d'azienda e quello di subaffitto erano nulli perché, emerso solo dopo il fallimento, sarebbe mancato il contratto di locazione dei locali in cui l'azienda era esercitata; perciò chiedeva la restituzione dei canoni versati prima e dopo il fallimento, in parte in chirografo e in parte in prededuzione. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo, da un lato, nuova in sede di opposizione la domanda fondata sulla nullità, rispetto alla domanda di insinuazione inizialmente impostata sulla risoluzione per inadempimento; dall'altro, aveva escluso in fatto la nullità, reputando esistente il contratto di locazione dei locali sulla base della documentazione prodotta e della clausola di tacito rinnovo. In cassazione la società ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1325 e 1421 c.c., sostenendo che la nullità era già stata allegata e comunque era rilevabile d'ufficio; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, per travisamento della documentazione, che invece dimostrerebbe la nullità del contratto per difetto di causa e/o oggetto; 3) ulteriore vizio di valutazione della prova, per avere il tribunale trascurato che il proprietario dell'immobile non aveva mai riscosso canoni né proposto domanda di ammissione al passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al raddoppio del contributo unificato. Ha ritenuto che il tribunale avesse compiuto un accertamento in fatto insindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e che la ricorrente non avesse efficacemente censurato tale accertamento con una vera deduzione di omesso esame di un fatto storico decisivo o di motivazione apparente/contraddittoria. In particolare, una volta ritenuta in fatto l'esistenza del contratto di locazione al momento del subaffitto, non era più configurabile la violazione di legge denunciata. La Corte ha anche richiamato il principio per cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio solo se i fatti storici costitutivi siano stati ritualmente allegati, ma ha ritenuto che nel caso concreto la censura non colpisse specificamente la ratio decidendi del decreto impugnato.
Norme richiamate
art. 1325 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il contratto fosse nullo per difetto dei requisiti essenziali; la Corte non entra nel merito perché reputa insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal tribunale.
art. 1421 c.c.
richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio della nullità; la Corte ribadisce che la nullità può essere rilevata anche in opposizione allo stato passivo solo se i fatti storici costitutivi risultino ritualmente allegati.
art. 2033 c.c.
invocato dalla ricorrente a fondamento della richiesta di restituzione dell'indebito; la Corte lo menziona come base della pretesa restitutoria dedotta in sede di insinuazione.
art. 98 l.fall.
richiamato insieme all'art. 99 l.fall. per individuare il ricorso di opposizione allo stato passivo; la Corte osserva che in quella sede non possono essere introdotte domande nuove rispetto alla verifica del passivo.
art. 99 l.fall.
richiamato per il giudizio di opposizione allo stato passivo; la Corte conferma che la domanda proposta in opposizione deve rimanere nei limiti del thema decidendum già introdotto in sede di insinuazione.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte lo considera non utilmente invocato per sovvertire un apprezzamento di merito già svolto.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per dedurre travisamento delle risultanze documentali; la Corte ribadisce che non può trasformarsi in un sindacato di merito sulla ricostruzione dei fatti.
art. 360 c.p.c.
nel primo motivo è invocato come parametro di legittimità per violazione di legge; la Corte rileva che la censura, in realtà, mira a contestare l'accertamento in fatto.
art. 360 c.p.c.
usato per i motivi sul vizio motivazionale; la Corte richiama i limiti rigorosi del controllo in cassazione, ammissibile solo per omesso esame di fatti storici decisivi o motivazione meramente apparente, perplessa o contraddittoria.
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione del provvedimento; la Corte precisa che il controllo di legittimità riguarda l'esistenza di una motivazione non apparente, non la sua sufficienza.
art. 366 n. 6 c.p.c.
richiamato per il dovere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 369 n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione al deposito degli atti e documenti necessari a supporto della censura in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la nullità del contratto può essere rilevata anche d'ufficio, ma soltanto se i fatti storici costitutivi della nullità siano stati ritualmente allegati nel procedimento di merito.
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo in presenza di omesso esame di un fatto storico decisivo o di una motivazione apparente, perplessa o contraddittoria; non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
- In sede di opposizione allo stato passivo non possono essere introdotte domande nuove rispetto a quelle proposte nella fase di verifica del credito, né è indifferente la modifica dei fatti costitutivi della pretesa.
- Una volta che il giudice di merito abbia ritenuto sussistente, in fatto, il contratto presupposto della pretesa restitutoria, la censura di nullità del rapporto non può essere accolta come mera critica alla valutazione probatoria senza specifica contestazione del vizio motivazionale nei limiti di legge.
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