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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26434/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva respinto il suo appello e confermato la decisione di primo grado relativa ad avvisi/accertamenti per omesse dichiarazioni nei periodi d'imposta 2012 e 2013. Con il primo motivo ha dedotto nullità della motivazione e violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per asserita motivazione apparente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 39, comma 2, 41 e 32 d.P.R. 600/1973, 55 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che, in presenza di omessa dichiarazione, l'Ufficio potesse procedere ad accertamento induttivo e che il contribuente non avesse fornito prova contraria sufficiente, mentre la CTR avrebbe valorizzato documentazione di registri esibita in giudizio in difformità rispetto ai dati dello spesometro.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva indicato le ragioni del proprio convincimento, fondato sull'esame della documentazione contabile esibita nel giudizio di merito. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Ufficio può avvalersi di qualsiasi elemento probatorio e anche di presunzioni semplici, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; tuttavia, nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che la società aveva prodotto documentazione non contestata dall'Ufficio e che non era stato depositato il pvc da cui sarebbe dovuto risultare l'invito a esibire i documenti. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato come parametro della dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ne esclude la violazione perché la CTR ha motivato in modo sufficiente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte afferma che la sentenza di merito non ne è affetta perché espone le ragioni della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato come vizio processuale dedotto con il primo motivo.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    richiamato dall'Ufficio per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo; la Corte ribadisce che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare anche presunzioni semplici e altri elementi probatori.

  • art. 41, d.P.R. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo, in tema di accertamento in presenza di omessa dichiarazione.

  • art. 32, d.P.R. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo, in relazione ai poteri istruttori dell'Ufficio.

  • art. 55, d.P.R. 633/1972

    richiamato nel secondo motivo con riferimento all'accertamento IVA in caso di omissione dichiarativa.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, in caso di omessa dichiarazione, grava sul contribuente la prova contraria rispetto alla pretesa fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ne esclude l'applicazione poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la motivazione è apparente solo quando la sentenza non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se la CTR indica gli elementi documentali esaminati e la ragione del proprio convincimento, il vizio non sussiste.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, l'Ufficio può procedere a determinazione induttiva del reddito o dell'imposta utilizzando qualsiasi elemento probatorio, anche presunzioni semplici non assistite dai requisiti propri delle presunzioni qualificate.
  • Quando il contribuente non presenta la dichiarazione, si verifica un sostanziale spostamento dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore a quella pretesa dall'Ufficio.
  • La valutazione del materiale documentale offerto dal contribuente e la ricostruzione del fatto tributario appartengono al giudice di merito e, se sorrette da motivazione congrua, non sono sindacabili in cassazione.
  • La mancata produzione, da parte dell'Amministrazione, degli atti istruttori richiamati a sostegno dell'accertamento può incidere sulla tenuta della pretesa, specie quando il giudice di merito valorizzi documentazione del contribuente rimasta incontestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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