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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26426/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a crediti IVA, annullata dalla CTR in accoglimento dell'appello della società contribuente. L'ente della riscossione propone ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio, la società presenta domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, versando la prima rata. L'Agenzia delle Entrate nega la definizione sostenendo che la cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, sarebbe un mero atto di riscossione e non un atto impositivo, quindi escluso dall'ambito della definizione. La società impugna il diniego ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del d.l. 119/2018. La questione centrale è se la cartella derivante da controllo automatizzato e notificata come primo atto della pretesa integri un atto impositivo definibile, con conseguente estinzione del giudizio principale.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo definibile la controversia perché la cartella costituisce atto impositivo quando è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è resa nota al contribuente. Conseguentemente dichiara estinto il giudizio principale relativo alla cartella di pagamento. Le spese del giudizio principale restano regolate secondo l'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018; le spese del giudizio sul diniego sono compensate. La Corte esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato e ogni condanna correlata al ricorso sul diniego.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, l'espressione "atto impositivo" va riferita all'atto con cui il contribuente viene per la prima volta reso edotto della pretesa fiscale, non alla sola presenza di discrezionalità nella quantificazione del tributo.
  • Anche una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato può essere qualificata come atto impositivo, se costituisce il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale al contribuente.
  • Le circolari dell'amministrazione finanziaria hanno natura interpretativa interna e non vincolano né il contribuente né il giudice, che restano liberi di aderire o meno all'interpretazione amministrativa.
  • Se la lite rientra nella definizione agevolata, il giudizio principale deve essere dichiarato estinto; le spese seguono il regime speciale previsto dalla disciplina sulla definizione e le spese del giudizio sul diniego possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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