Cassazione Civile, Ordinanza n. 26426/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a crediti IVA, annullata dalla CTR in accoglimento dell'appello della società contribuente. L'ente della riscossione propone ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio, la società presenta domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, versando la prima rata. L'Agenzia delle Entrate nega la definizione sostenendo che la cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, sarebbe un mero atto di riscossione e non un atto impositivo, quindi escluso dall'ambito della definizione. La società impugna il diniego ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del d.l. 119/2018. La questione centrale è se la cartella derivante da controllo automatizzato e notificata come primo atto della pretesa integri un atto impositivo definibile, con conseguente estinzione del giudizio principale.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo definibile la controversia perché la cartella costituisce atto impositivo quando è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è resa nota al contribuente. Conseguentemente dichiara estinto il giudizio principale relativo alla cartella di pagamento. Le spese del giudizio principale restano regolate secondo l'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018; le spese del giudizio sul diniego sono compensate. La Corte esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato e ogni condanna correlata al ricorso sul diniego.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata si applica alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi; una cartella emessa come primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente può rientrare nella definizione.
d.l. 119/2018 conv. dalla L. 136/2018
Ha introdotto la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma sul controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali richiamata per qualificare la cartella contestata.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Norma sul controllo automatizzato dell'IVA richiamata per qualificare la cartella contestata.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
La cartella, se primo e unico atto della pretesa, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
art. 52 d.lgs. n. 546 del 1992
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, l'espressione "atto impositivo" va riferita all'atto con cui il contribuente viene per la prima volta reso edotto della pretesa fiscale, non alla sola presenza di discrezionalità nella quantificazione del tributo.
- Anche una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato può essere qualificata come atto impositivo, se costituisce il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale al contribuente.
- Le circolari dell'amministrazione finanziaria hanno natura interpretativa interna e non vincolano né il contribuente né il giudice, che restano liberi di aderire o meno all'interpretazione amministrativa.
- Se la lite rientra nella definizione agevolata, il giudizio principale deve essere dichiarato estinto; le spese seguono il regime speciale previsto dalla disciplina sulla definizione e le spese del giudizio sul diniego possono essere compensate.
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