Cassazione Civile, Ordinanza n. 26417/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di Pace di Roma un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Roma. Il Giudice di Pace aveva però declinato la propria competenza, ritenendo competente il tribunale ordinario. Contro tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione delle norme sulla competenza, in particolare dell'art. 10, comma 2-bis, e dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di pace non aveva considerato la disciplina vigente, introdotta dal d.l. n. 113/2018 conv. in l. n. 132/2018, la quale rinvia all'art. 13, comma 8, e quindi all'art. 18 del d.lgs. n. 150/2011, che attribuisce la competenza al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che il giudice di pace aveva omesso di considerare la formulazione attuale dell'art. 10 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 113/2018 conv. in l. n. 132/2018, che richiama espressamente l'art. 13, comma 8, del testo unico immigrazione e, tramite questo, l'art. 18 del d.lgs. n. 150/2011. Ne consegue che per l'impugnazione del provvedimento di espulsione la competenza appartiene al giudice di pace. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di Pace di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 10, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
"al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'art. 13, commi 5 bis, 5 ter, 1 e 8"
La norma, nella formulazione vigente, risolve espressamente il problema della competenza per le impugnazioni dei provvedimenti di respingimento, richiamando la disciplina dell'art. 13, comma 8, del testo unico immigrazione.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
"avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'A.G.O. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 del decreto legislativo n. 150/11"
Il rinvio opera verso il rito e la competenza dettati dall'art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 per le opposizioni ai decreti di espulsione.
"Il Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione"
Individua il giudice competente a decidere sull'impugnazione del decreto di espulsione: il giudice di pace del luogo della sede dell'autorità che ha adottato il provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione delle norme sulla competenza.
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 5-bis, comma 1, lett. a)
Ha introdotto nell'art. 10 del d.lgs. n. 286/1998 il comma 2-bis, colmando la lacuna normativa precedente.
Legge di conversione del d.l. n. 113/2018, che ha reso vigente la modifica del testo unico immigrazione.
Massime di principio
- Quando una norma successiva modifica il testo applicabile e introduce un rinvio espresso a una disciplina di competenza, il giudice deve applicare la formulazione vigente e non la soluzione elaborata in precedenza in un diverso quadro normativo.
- Se la disposizione speciale richiama un'altra norma che a sua volta individua il giudice competente, la competenza deve essere determinata secondo il rinvio complessivo e non può essere disattesa in favore di un giudice diverso.
- Nelle controversie contro il decreto di espulsione amministrativa dello straniero, la competenza appartiene al giudice di pace indicato dalla disciplina speciale vigente, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.
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