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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26413/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un ente locale contro il proprio ex dirigente, dimessosi dal servizio, che aveva ottenuto il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute. La Corte d'appello aveva confermato il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie residue, ritenendo che la disciplina euro-unitaria e nazionale consenta il pagamento dell'indennità alla cessazione del rapporto, anche perché non risultava una sua colpevole inerzia nella fruizione delle ferie, che erano state più volte richieste e negate, e perché il conteggio delle somme non era stato specificamente contestato. Il ricorso per cassazione dell'ente si fondava su due motivi: con il primo si denunciava la violazione delle norme interne e sovranazionali sulla materia, sostenendo che l'indennità sarebbe dovuta solo in relazione a specifici periodi e solo se la mancata fruizione non fosse imputabile al lavoratore; con il secondo si lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato perché l'accumulo delle ferie dal 2005 e la richiesta solo dal 2010 non fossero imputabili al dirigente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, reputandoli infondati. Ha richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza nazionale in conformità alla Corte di giustizia UE, secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile e la normativa eurounitaria osta a che il lavoratore perda il diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva senza una previa verifica che il datore di lavoro lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare tale diritto. Nel caso concreto, l'ente ricorrente non aveva specificamente allegato né provato di aver messo il dirigente in condizione di fruire delle ferie. È stato inoltre ribadito che, nel giudizio per ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, il lavoratore deve provare l'avvenuta prestazione lavorativa nei giorni destinati al riposo, mentre spetta al datore di lavoro dedurre e dimostrare eventuali fatti impeditivi o l'eventuale imputabilità al dipendente della mancata fruizione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    È richiamato a fondamento dell'irrinunciabilità del diritto alle ferie annuali retribuite.

  • art. 7 direttiva 2003/98/CE

    Nel testo è indicata come norma eurounitaria posta a tutela del diritto alle ferie e dell'indennità sostitutiva, interpretata in senso ostativo alla perdita automatica del diritto senza verifica della possibilità concreta di fruizione.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    Richiamato dal ricorrente come disciplina nazionale delle ferie; la Corte lo legge in coerenza con il principio eurounitario di irrinunciabilità e monetizzazione alla cessazione del rapporto quando il lavoratore non sia stato posto in condizione di fruirne.

  • art. 18 CCNL 6.7.1995

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la lettura che limiterebbe in senso più restrittivo il diritto all'indennità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È evocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la censura è disattesa perché la motivazione della Corte territoriale è ritenuta sufficiente alla luce dei principi applicabili.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile; alla cessazione del rapporto l'indennità sostitutiva spetta se il lavoratore non ha potuto effettivamente fruire delle ferie, non potendo la perdita del diritto discendere automaticamente dal mero decorso del tempo o da una regola interna astratta.
  • In tema di ferie non godute, il datore di lavoro che eccepisca la non spettanza dell'indennità deve allegare e provare di avere posto il lavoratore in condizione di esercitare il diritto alle ferie; in difetto, la pretesa del lavoratore alla monetizzazione è fondata.
  • Nel giudizio di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, il lavoratore assolve l'onere probatorio provando l'avvenuta prestazione lavorativa nei giorni destinati al riposo, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare fatti impeditivi o l'imputabilità al lavoratore della mancata fruizione.
  • La motivazione della sentenza di merito non è apparente quando affronta, sia pure sinteticamente, il punto decisivo della non imputabilità al lavoratore della mancata fruizione delle ferie alla luce della disciplina eurounitaria e nazionale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
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