Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26412/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione proposta dall'ente datore di lavoro avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per il pagamento di differenze retributive conseguenti al riconoscimento giudiziale dello svolgimento di mansioni superiori. La Corte d'appello aveva ritenuto che il credito fosse coperto da giudicato e che l'azione monitoria non violasse il ne bis in idem, valorizzando la natura generica della precedente condanna. In cassazione il datore di lavoro ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 2909 c.c. e 278 e 324 c.p.c., sostenendo che il giudicato riguardava solo l'an debeatur, mentre restava impregiudicato il criterio di computo delle differenze retributive; con un secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia ex artt. 112, 342 e 352 c.p.c. sullo specifico motivo di gravame relativo al criterio di calcolo; con un terzo motivo ha lamentato la violazione delle norme costituzionali, codicistiche e contrattuali che disciplinano la determinazione delle differenze retributive per mansioni superiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sulla doglianza relativa al criterio di computo delle differenze retributive e avesse erroneamente esteso il giudicato alla quantificazione del credito, nonostante la precedente sentenza si fosse limitata a una condanna generica. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale copre quanto deciso, ma non si estende automaticamente alla quantificazione di un credito quando la precedente pronuncia sia stata solo di condanna generica.

  • art. 278 c.p.c.

    La condanna generica non preclude la successiva controversia sulla liquidazione e determinazione dell'importo dovuto.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale non può essere invocato oltre i limiti oggettivi della decisione precedente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e i motivi di gravame ritualmente proposti.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve individuare specificamente i capi e i punti contestati, che il giudice è tenuto a esaminare.

  • art. 352 c.p.c.

    Nel giudizio di appello il giudice deve decidere sui motivi devoluti.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato come parametro sostanziale per la corretta determinazione della retribuzione dovuta.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione delle regole applicabili alla determinazione del credito retributivo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione sistematica delle regole contrattuali applicabili.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione della disciplina contrattuale relativa al compenso.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione della disciplina contrattuale relativa al compenso.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo residuale per la determinazione del trattamento economico.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato in tema di svolgimento di mansioni superiori e relativo trattamento economico.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato quale norma sulla utilizzazione del dipendente pubblico e sulle mansioni superiori.

  • art. 28 CCNL 7.4.1999

    Richiamato come fonte contrattuale per la definizione del criterio di computo delle differenze retributive.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una condanna generica accerta il diritto in linea di principio, ma non impedisce di discutere in un separato giudizio la concreta quantificazione del credito, se tale profilo non sia stato deciso in precedenza.
  • Quando il motivo di appello investe la correttezza del criterio di calcolo adottato per la liquidazione di una somma, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi espressamente su tale censura; l'omessa pronuncia integra vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • La preclusione da giudicato e il divieto di ne bis in idem non operano oltre i limiti oggettivi della pronuncia precedente: se essa è generica, resta aperta la contestazione sul quantum debeatur.
  • Nei rapporti di lavoro pubblico o assimilato, la determinazione delle differenze retributive per mansioni superiori deve essere effettuata secondo le norme legali e contrattuali applicabili, che il giudice deve esaminare quando siano specificamente contestate.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.