Cassazione Civile, Ordinanza n. 26415/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata proposta da una lavoratrice invalida in misura non inferiore all'80%, con decorrenza dal maggio 2017. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che il differimento annuale della decorrenza della prestazione, previsto dalle c.d. "finestre" dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 convertito nella l. n. 122/2011, non si applicasse a tale pensione anticipata, ma solo alla pensione di vecchiaia ordinaria. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, sostenendo che la norma ha portata generale e che il differimento di un anno vale per ogni tipo di prestazione pensionistica, salvo le deroghe espressamente previste; ha quindi chiesto la cassazione della sentenza di merito che aveva escluso l'applicazione delle finestre.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto errata la lettura restrittiva della norma accolta dai giudici di merito e, richiamando un orientamento già consolidato (Cass. nn. 29420/2018, 8735/2019 e 2382/2020), ha affermato che il regime delle finestre di cui all'art. 12 del d.l. n. 78/2010, con differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, si applica anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità almeno pari all'80%. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2011
La disposizione è interpretata come norma di carattere generale che differisce di un anno l'accesso alla pensione di vecchiaia per tutti i soggetti rientranti nell'ambito del regime delle finestre, salvo deroghe espressamente previste; non è limitata alla sola pensione ordinaria di vecchiaia.
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
È la base normativa della pensione di vecchiaia anticipata per soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%.
art. 1, d.lgs. n. 502/1993
Richiamato nel testo per individuare la pensione di vecchiaia anticipata spettante agli invalidi in misura non inferiore all'80%.
Indica il rito camerale non partecipato seguito in cassazione sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- Il regime delle c.d. finestre introdotto per il pensionamento di vecchiaia ha portata generale e si applica anche ai trattamenti che consentono l'accesso anticipato per particolari requisiti soggettivi, salvo espressa deroga normativa.
- Nell'interpretazione delle norme previdenziali in tema di decorrenza della pensione non è decisiva la sola età anagrafica ordinaria, ma l'inquadramento del diritto all'accesso alla prestazione nell'ambito del sistema pensionistico complessivo disciplinato dalla norma.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già consolidato un'interpretazione della disposizione previdenziale, la decisione di merito che se ne discosti senza adeguarsi a tale orientamento è destinata a essere cassata.
- Il differimento della decorrenza della pensione può operare anche nei confronti di categorie beneficiarie di pensione anticipata, ove la norma non contenga una specifica esclusione.
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