Cassazione Civile, Ordinanza n. 26414/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla parte privata contro più enti, tra cui l'INPS, definito nei gradi di merito con declaratoria di estinzione del credito per intervenuta prescrizione. La Corte d'appello di Roma, riformando solo in parte la decisione del Tribunale, ha rideterminato le spese di primo grado condannando in solido gli originari convenuti al rimborso di euro 888,00 oltre accessori, ritenendo superato il massimo della riduzione consentita ai sensi dell'art. 4 l. n. 794/1942. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, delle tabelle parametriche allegate, degli artt. 91 e 132 c.p.c. e dell'art. 18 disp. att. c.p.c., sostenendo che i minimi tariffari sarebbero inderogabili oppure, in subordine, che la loro riduzione non fosse stata motivata e comunque non nei limiti consentiti; (2) censura alla liquidazione delle spese del secondo grado perché effettuata in modo cumulativo per le diverse fasi, senza consentire di verificare il rispetto dei minimi tariffari per ciascuna fase.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che i minimi tariffari sono in linea di principio derogabili ai sensi dell'art. 4 l. n. 794/1942, che consente di regola la riduzione fino al 50%, e ha ritenuto adeguatamente motivata la riduzione delle spese in ragione dell'esito del giudizio, definito per prescrizione, e del carattere seriale della controversia e della limitata attività difensiva richiesta. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle spese del secondo grado, osservando che la liquidazione era stata compiuta sul corretto scaglione, tenendo conto del differenziale delle spese liquidate in appello rispetto al primo grado e della compensazione disposta, non censurata e comunque motivata, risultando il complesso della liquidazione rispettoso dei minimi tariffari. Non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 l. n. 794/1942
riduzione nella misura del 50%
i minimi tariffari non sono assolutamente inderogabili; la norma consente di regola la loro riduzione fino alla metà e la diminuzione può essere giustificata dalla concreta entità e difficoltà dell'attività difensiva.
art. 4 D.M. n. 55/2014
i parametri forensi devono essere applicati secondo i criteri tabellari, ma la doglianza sulla loro violazione è infondata quando la liquidazione complessiva resti entro i limiti minimi e sia sorretta da motivazione.
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese segue la soccombenza e può essere rimodulata dal giudice in ragione dell'esito della lite e della compensazione parziale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la statuizione sulle spese deve essere motivata, ma la motivazione è sufficiente quando dia conto dell'esito della controversia e delle ragioni della riduzione o compensazione.
art. 18 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro di corretto esercizio del potere di liquidazione delle spese.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale non partecipato in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto.
Massime di principio
- In tema di compensi e spese processuali, i minimi tariffari non sono necessariamente inderogabili, potendo la liquidazione essere ridotta entro i limiti previsti dalla normativa parametrica, purché il giudice dia conto in motivazione delle ragioni concrete della riduzione.
- La liquidazione delle spese può essere parametrata non solo all'esito formale della causa, ma anche alla concreta complessità e consistenza dell'attività difensiva espletata; in controversie seriali o di scarsa rilevanza la riduzione delle spese può essere giustificata.
- La censura sulla liquidazione cumulativa delle spese è infondata quando, dalla decisione nel suo complesso, sia possibile verificare che il quantum riconosciuto rispetti i parametri applicabili e che la compensazione disposta sia sorretta da motivazione.
- Nel giudizio di cassazione, il rigetto del ricorso comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
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