Cassazione Civile, Ordinanza n. 03199/2025 del 08/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento sintetico IRPEF per gli anni 2006 e 2007, rideterminando il reddito complessivo della contribuente sulla base di indici di capacità contributiva, in particolare l'acquisto di un immobile per un importo elevato. La contribuente aveva fornito giustificazioni, sostenendo di aver percepito dividendi da partecipazione societaria e di avere altre disponibilità finanziarie. I giudici di merito avevano infine accolto gli appelli della contribuente, ritenendo che i redditi dichiarati e quelli esenti o comunque già tassati fossero idonei a escludere lo scostamento richiesto per l'accertamento sintetico e che l'Ufficio non avesse adeguatamente provato l'irrilevanza di tali somme. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha dedotto: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR considerato, ai fini dello scostamento del 25%, anche redditi che avrebbero potuto rilevare solo come prova contraria; (2) violazione delle medesime norme per avere la CTR valorizzato la mera esistenza di redditi diversi senza verificare se essi fossero stati effettivamente impiegati per coprire le spese contestate; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all'importo dei dividendi da scomputare; (4) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per motivazione apparente sull'uso del ricavato della vendita di un posto barca per l'acquisto immobiliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che, in tema di accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non può ridursi alla mera dimostrazione della disponibilità di ulteriori redditi, ma deve essere accompagnata da elementi sintomatici della loro effettiva idoneità a coprire le spese; nel caso concreto, la CTR aveva correttamente considerato i dividendi percepiti nel 2007 e aveva motivato in modo sufficiente e intellegibile. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, estranea al sindacato di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
nell'accertamento sintetico consente la ricostruzione presuntiva del reddito, ma il contribuente può superarla solo con prova contraria specifica, documentale e riferibile a dati oggettivi di entità e durata del possesso di redditi non imponibili o soggetti a ritenuta.
richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio: l'Ufficio deve fondare l'accertamento su elementi presuntivi, mentre il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria adeguata.
la motivazione della sentenza tributaria deve consentire di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.
richiamato nel motivo di ricorso per denunciare un preteso vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto non fondato nei termini prospettati.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata considerata sostanzialmente diretta a rivalutare il merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza assoluta o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza solo se il vizio emerge dal testo e impedisce di individuare le ragioni della decisione.
insieme all'art. 132 c.p.c. impone una motivazione sufficiente a rendere comprensibile la decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge su art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e art. 2697 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente più il controllo sulla sufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo sul minimo costituzionale.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
il rito tributario rinvia alle norme del codice di procedura civile compatibili, incluse le disposizioni di attuazione.
richiamato per qualificare fiscalmente i dividendi percepiti dalla contribuente e la relativa imponibilità secondo il regime vigente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne esclude l'applicazione perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la mera disponibilità di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta non basta da sola a vincere la presunzione: il contribuente deve dimostrare, con documentazione idonea, circostanze oggettive che rendano credibile l'effettiva disponibilità di tali somme nel periodo utile e la loro riferibilità alla capacità di spesa contestata.
- Ai fini dell'accertamento sintetico, lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato non deve necessariamente essere verificato per due anni consecutivi: è sufficiente che ricorra nell'anno oggetto di accertamento e in un altro periodo d'imposta, anche successivo e non consecutivo, secondo il testo applicabile ratione temporis.
- Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito e delle prove: la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale non può essere utilizzata per ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile, in modo da impedire di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica ma intellegibile.
- Nel sindacato di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo il mancato raggiungimento del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
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