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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03179/2025 del 08/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel corso di una procedura fallimentare il tribunale ha liquidato, con unico decreto, il compenso finale spettante a due curatori succedutisi nella gestione: un curatore revocato e un curatore subentrante. Al primo è stato attribuito un compenso finale di euro 6.000, al secondo di euro 4.000, sulla base delle attività rispettivamente svolte e dei risultati conseguiti. Il curatore revocato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione dell'art. 39 l.fall. e dei decreti ministeriali sui compensi dei curatori, sostenendo che il tribunale si sarebbe discostato dal criterio di proporzionalità, non avrebbe adeguatamente considerato le percentuali di attivo realizzato nei singoli periodi di gestione e il fatto che l'intero passivo sarebbe stato accertato da lui in via esclusiva, e non avrebbe spiegato perché al curatore subentrante fosse stato riconosciuto un compenso superiore al massimo. Con il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l'assenza di riferimenti all'attivo realizzato da ciascun curatore, la mancata liquidazione del passivo a suo favore e, inoltre, la mancata attribuzione delle spese vive da lui richieste.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha affermato che il compenso del curatore fallimentare è unico, anche quando nell'incarico si siano succeduti più professionisti, e che la ripartizione tra i diversi curatori deve avvenire in base a criteri di proporzionalità, con motivazione specifica e analitica riferita all'attività di ciascuno, ai risultati ottenuti e all'attivo realizzato. Tuttavia, ha rilevato che il decreto del tribunale si era conformato a tali principi, avendo dato conto analiticamente dell'attività svolta da entrambi i curatori, degli attivi conseguiti da ciascuno e delle ragioni della liquidazione. Le doglianze del ricorrente sono state quindi considerate, nella sostanza, una mera contestazione del merito della ripartizione dei compensi, non sindacabile in cassazione. Quanto alle spese vive, la censura è stata giudicata difettosa di specificità perché non indicava analiticamente gli esborsi e la loro natura. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 l.fall.

    Il compenso del curatore fallimentare è unitario e, quando vi siano più curatori succedutisi nell'incarico, va ripartito secondo un criterio di proporzionalità fondato su attività svolta, risultati conseguiti e attivo realizzato da ciascuno.

  • d.lgs. 5/2006

    È richiamato come fonte della modifica del testo dell'art. 39 l.fall. che introduce il criterio di proporzionalità nella liquidazione del compenso.

  • d.m. 570/1992

    È richiamato quale parametro regolamentare per la liquidazione del compenso del curatore.

  • d.m. 30/2012

    È richiamato quale disciplina vigente dei compensi del curatore fallimentare.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare una pretesa violazione di legge nella liquidazione del compenso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare un vizio motivazionale; la Corte osserva che la motivazione del decreto non è al di sotto del minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il compenso del curatore fallimentare è unico per l'intera procedura e, se l'incarico è svolto da più professionisti succedutisi nel tempo, la sua ripartizione deve avvenire secondo un criterio di proporzionalità riferito all'opera effettivamente prestata da ciascuno.
  • La liquidazione del compenso ai curatori succedutisi richiede una motivazione analitica che consideri individualmente attività svolta, risultati ottenuti, sollecitudine delle operazioni e attivo realizzato da ciascun curatore.
  • In cassazione non è sindacabile la mera non condivisione della ripartizione concreta del compenso operata dal giudice di merito quando questi abbia indicato i parametri fattuali e giuridici posti a base della decisione.
  • La censura relativa al rimborso di spese deve essere specifica e deve indicare analiticamente gli esborsi richiesti e la loro natura; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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