Cassazione Civile, Ordinanza n. 03178/2025 del 08/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento sanzionatorio avviato da guardiaparco per la realizzazione, in area del parco classificata in zona B, di nuovi edifici abusivi e per interventi di manutenzione straordinaria su edifici abusivi preesistenti, finalizzati alla creazione di un centro ricreativo-sportivo, in violazione della disciplina regionale e in assenza della valutazione di incidenza. L'ente aveva emesso ordinanza-ingiunzione per una somma rilevante, imputandola in solido a più soggetti. Dopo l'opposizione davanti al tribunale, la sanzione era stata confermata per i due odierni ricorrenti, poi soccombenti anche in appello. In cassazione essi hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare correttamente il valore degli immobili e tenere conto di una perizia di parte depositata in appello, che secondo la loro prospettazione dimostrava un valore molto più basso e quindi utile alla riduzione della sanzione; 2) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., contestando la revoca della compensazione delle spese disposta in primo grado e sostenendo che la complessità di alcuni profili della causa integrasse gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: la perizia di parte era stata prodotta per la prima volta in appello e, in base all'art. 345, comma 3, c.p.c., era inammissibile come nuovo documento, non essendo stata dimostrata l'impossibilità di produrla in primo grado per causa non imputabile; inoltre, non ricorrevano i presupposti per imporre al giudice di merito ricerche del documento nel fascicolo. Sul secondo motivo ha escluso la violazione dell'art. 92 c.p.c., affermando che, dopo la riforma del 2014 e alla luce della declaratoria di incostituzionalità del 2018, la compensazione delle spese resta consentita solo nei casi previsti dalla norma e non per una generica complessità della controversia; la motivazione della corte d'appello non era censurabile perché non riconduceva la compensazione a una delle ipotesi consentite. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura relativa alla ricerca di un documento non può essere accolta quando il documento non risulta acquisito nel fascicolo di parte e, comunque, la questione è superata dall'inammissibilità del documento nuovo in appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del sindacato di legittimità per denunciare violazioni di legge processuale.
In appello non possono essere introdotti liberamente documenti nuovi; il giudice deve verificarne l'ammissibilità secondo i limiti previsti per il rito.
Nel giudizio di appello è inammissibile la produzione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
La Corte di cassazione, in presenza di una questione di diritto già matura e senza ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito evitando il rinvio, in funzione di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato come fondamento del principio di ragionevole durata del processo e della scelta di definizione della controversia senza rinvio quando possibile.
La compensazione delle spese è consentita solo nei casi tassativi previsti dalla norma; non è sufficiente una generica complessità della lite, dovendo ricorrere gravi ed eccezionali ragioni o le altre ipotesi tipizzate dalla legge, come interpretata anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Il potere di compensazione non è libero ma vincolato alle ipotesi legali, con obbligo di rigorosa applicazione del precetto normativo.
È richiamato nel provvedimento sanzionatorio per la solidarietà passiva tra i soggetti obbligati al pagamento della sanzione amministrativa.
art. 28 L.R. n. 86/1983
È richiamato per il criterio di calcolo della sanzione collegato al profitto tratto dalla trasgressione, determinato sulla base della differenza di valore dell'area.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo processuale dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Individua la misura del contributo unificato cui rapportare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello i documenti nuovi sono inammissibili, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; la sola allegazione della loro utilità non basta a superare il divieto.
- Se un documento non risulta acquisito al fascicolo e costituisce prova nuova inammissibile, non può pretendersi dal giudice d'appello un'attività officiosa di ricerca o una rimessione in termini in assenza dei presupposti di legge.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per rimediare all'inammissibilità o alla mancanza di allegazioni e documenti prodotti tardivamente dalla parte.
- Dopo la riforma dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; non è sufficiente richiamare in modo generico la complessità della controversia.
- La declaratoria di incostituzionalità dell'art. 92 c.p.c. non reintroduce una discrezionalità piena del giudice nella compensazione, ma opera nei limiti delle ipotesi gravi ed eccezionali riconducibili al testo normativo.
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