Cassazione Civile, Ordinanza n. 03180/2025 del 08/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Nel contesto di una procedura fallimentare, al professionista era stato inizialmente liquidato un compenso per l'attività svolta in un giudizio cautelare ex art. 669-bis c.p.c. collegato a un'azione di responsabilità promossa ex art. 146 l.fall. contro amministratori e alcuni istituti di credito. Successivamente il giudice delegato ha revocato quel decreto di liquidazione, e il tribunale del reclamo ha confermato la revoca, ritenendo che un precedente importo complessivo già liquidato fosse satisfattivo dell'intera attività e che vi fosse stata una duplicazione di attività e spese per la procedura, anche in ragione della necessità di nominare altro difensore per una asserita incompatibilità. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: (1) nullità del decreto per motivazione apparente o mancante, lamentando che il tribunale non avesse valutato specificamente il provvedimento autorizzativo revocato e si fosse limitato a richiamare la nomina di un altro legale; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la decurtazione degli onorari da parte dello studio in relazione al giudizio ordinario, che secondo il ricorrente sarebbe stata documentata e avrebbe dimostrato l'effettiva attuazione del piano economico concordato con la curatela; (3) violazione dell'art. 25 l.fall. per avere il tribunale confuso giudizio ordinario e procedimento cautelare, senza operare autonome liquidazioni per procedimenti diversi e distinti, contrari anche ai parametri del D.M. 55/2014; (4) ulteriore omesso esame della distinzione tra giudizio ordinario e procedimento cautelare e della irrilevanza della pretesa duplicazione dei costi rispetto alla liquidazione oggetto del provvedimento autorizzativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, accolto il terzo e assorbito il quarto. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del tribunale sotto il profilo del "minimo costituzionale", ma ha censurato la mancata autonoma e distinta liquidazione del compenso relativo al procedimento cautelare rispetto a quello del giudizio di merito/ordinario, evidenziando che i procedimenti avevano autonomia e andavano liquidati separatamente secondo i parametri ministeriali applicabili.
Norme richiamate
art. 669-bis c.p.c.
indica il procedimento cautelare che costituiva oggetto dell'attività professionale liquidata
art. 146 l.fall.
richiamato come base dell'azione di responsabilità promossa nell'ambito della procedura
art. 26 l.fall.
norma richiamata per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato
art. 25 l.fall.
la Corte ritiene violato il criterio di autonoma liquidazione dei compensi in relazione a procedimenti diversi nell'ambito della procedura concorsuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
mezzo di ricorso per la dedotta violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
mezzo di ricorso per la dedotta nullità del decreto per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
mezzo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione
art. 111, commi 6, Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di contenuto minimo della motivazione
D.M. 55/2014
richiamato come fonte dei parametri forensi con tabelle distinte per i procedimenti cautelari
Massime di principio
- La motivazione è nulla solo quando manca sotto il profilo materiale, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile, oppure presenta contrasti insanabili tali da impedire di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica o non pienamente conforme a diritto non coincide necessariamente con la motivazione apparente.
- Nel giudizio di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c. il ricorrente deve indicare in modo autosufficiente il fatto storico decisivo omesso e trascrivere o specificare gli atti dai quali esso risulta, non essendo sufficiente una mera allegazione assertiva dell'errore del giudice di merito.
- Quando la prestazione professionale si riferisce a procedimenti autonomi, il compenso deve essere liquidato in modo distinto per ciascun procedimento e per ciascuna fase rilevante, così da consentire il controllo dei criteri di calcolo e della corrispondenza ai parametri forensi applicabili.
- La presenza di un costo complessivo già autorizzato o di una riduzione concordata degli onorari non giustifica, di per sé, la mancata separazione tra le voci di compenso riferite a procedure diverse, se i relativi incarichi e le relative attività hanno autonomia funzionale e tabellare.
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