Cassazione Civile, Ordinanza n. 03184/2025 del 08/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva prestato attività difensiva per la curatela fallimentare in tre procedimenti (azione di responsabilità contro l'amministratore, azione revocatoria ed esecuzione immobiliare) e, dopo la rinuncia al mandato nel 2018, aveva ottenuto dal giudice delegato la liquidazione del compenso con decreto del 15 giugno 2020. Il curatore non aveva però provveduto al pagamento, chiedendo all'avvocato di riformulare la nota detraendo le somme che il professionista aveva incamerato direttamente dai convenuti a titolo di spese processuali, pur non essendo antistatario. Il professionista ha quindi proposto reclamo ex art. 36 l.fall.; il tribunale lo ha rigettato ritenendo che inizialmente il mancato pagamento dipendesse dalla mancanza di liquidità e, successivamente, che non vi fosse un ingiustificato rifiuto di pagamento, essendo controverso l'ammontare effettivamente dovuto per effetto delle somme già incamerate. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 36, comma 2, l.fall., perché il tribunale avrebbe deciso sul quantum invece che limitarsi a verificare l'omissione del pagamento; 2) violazione delle norme sull'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, per non avere riconosciuto il pagamento della parte non contestata del credito; 3) nullità per mancanza o contraddittorietà della motivazione; 4) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 5, c.p.c., per avere il tribunale inciso sulla vincolatività del decreto di liquidazione del compenso senza considerare che esso non prevedeva la deduzione delle somme incamerate o la previa restituzione alla curatela.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto del tribunale reso sul reclamo ex art. 36 l.fall. contro un atto gestorio del curatore non abbia natura decisoria e definitiva, perché si tratta di un controllo sull'esercizio di poteri amministrativi della procedura e non di una decisione su diritti soggettivi con efficacia di giudicato. Nel caso concreto la controversia riguardava solo la legittimità della provvisoria omissione del pagamento, a fronte della contestazione contabile sulle somme già incamerate dal professionista, e non incideva in modo definitivo sul diritto al compenso, che poteva essere nuovamente richiesto una volta chiarite le modalità di scomputo. Per questo il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non era esperibile. La Corte ha inoltre osservato che tutti i motivi erano comunque incoerenti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 l.fall.
il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso atti di amministrazione del curatore dà luogo a un controllo sulla gestione concorsuale, non a una decisione decisoria e definitiva impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost.
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti aventi decisorietà e definitività; non lo è per provvedimenti di mero controllo sull'attività gestoria del curatore.
art. 2909 c.c.
richiamato per chiarire che la decisorietà implica idoneità al giudicato sostanziale; nel caso concreto mancava proprio l'attitudine a incidere definitivamente su diritti soggettivi.
art. 132, comma 2, n. 5, c.p.c.
richiamato nel quarto motivo, ritenuto inammissibile perché il provvedimento impugnato non aveva contenuto di sentenza decisoria sulla pretesa al compenso.
art. 36 legge fall.
il decreto del tribunale che decide sul reclamo ex art. 36 contro il provvedimento del giudice delegato è parte del sistema di vigilanza sulla gestione della procedura e non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile contro provvedimenti diversi dalla sentenza solo se questi hanno, insieme, natura decisoria e definitiva, cioè sono idonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi e non sono più modificabili o revocabili.
- I provvedimenti resi nel reclamo ex art. 36 l.fall. in tema di atti gestori del curatore hanno funzione di controllo sull'amministrazione della procedura e non costituiscono, di regola, decisioni su diritti soggettivi con attitudine al giudicato; pertanto non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione.
- Se la controversia concerne solo la provvisoria omissione di un pagamento e resta aperta la verifica contabile su compensazioni o scomputi, non si è in presenza di una decisione definitiva sul diritto al compenso, ma di una questione ancora riproponibile in sede di gestione della procedura.
- Ai fini dell'ammissibilità ex art. 111 Cost., occorre guardare non al mezzo processuale astrattamente utilizzato, ma alla concreta posizione soggettiva fatta valere e alla natura effettiva del provvedimento impugnato.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
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