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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03176/2025 del 08/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto la Cassazione contro il decreto del Tribunale che, decidendo sul reclamo ex art. 26 l.fall. avverso la liquidazione del compenso effettuata dal giudice delegato ex art. 25 l.fall., aveva confermato un compenso di euro 3.916 per l’attività svolta in favore del fallimento in relazione a una vicenda di preliminare di compravendita immobiliare e successiva transazione/ mediazione con la controparte. Il tribunale aveva ritenuto: che nulla spettasse per l’attività giudiziale iniziata senza previo esperimento della mediazione obbligatoria poi conclusa positivamente; che il valore della controversia fosse quello della pretesa di euro 440.000 e non quello superiore indicato dal professionista; che andassero applicati i minimi tabellari per la limitata complessità e per l’attività in larga parte materiale; che la precedente liquidazione di euro 5.000 dovesse imputarsi come acconto sulla complessiva attività stragiudiziale. Il ricorso formulava cinque motivi: errata determinazione del valore della causa; violazione dei criteri di liquidazione del compenso professionale e motivazione apparente; reiterazione del vizio sulla liquidazione ai minimi; omessa/errata esclusione dei compensi per l’attività giudiziale; errata qualificazione come acconto della precedente somma di euro 5.000.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il valore dell’affare era correttamente individuato nella pretesa effettiva del fallimento verso la controparte, pari a euro 440.000, in coerenza con l’art. 21 d.m. 55/2014. Ha dichiarato in parte infondati e in parte inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che la motivazione del tribunale non era apparente e che la liquidazione ai minimi tabellari restava entro i limiti consentiti dal d.m. 55/2014, sicché la censura tendeva in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento di merito. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo adeguata la motivazione con cui il tribunale aveva escluso il compenso per l’attività giudiziale avviata senza mediazione preventiva, poi rivelatasi inutile perché la mediazione successiva aveva condotto a un accordo. Ha infine respinto il quinto motivo nella parte relativa alla motivazione apparente e lo ha dichiarato inammissibile nel resto, poiché il tribunale aveva spiegato in modo sufficiente perché la precedente somma di euro 5.000 fosse un acconto sulla medesima attività stragiudiziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, implicitamente, al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    reclamo avverso il decreto del giudice delegato

    è il rimedio utilizzato per contestare la liquidazione del compenso professionale nel fallimento

  • art. 25, comma 1, n. 6 l.fall.

    consente la liquidazione dei compensi del professionista nell’ambito della procedura fallimentare

  • artt. 10 e 14 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare il criterio di determinazione del valore della causa

  • art. 5, comma 2, d.m. 55/2014

    richiamato dal ricorrente in tema di parametri di liquidazione

  • art. 21 d.m. 55/2014

    valore effettivo dell'affare

    il valore della prestazione va ancorato al valore effettivo dell’affare, non a una mera prospettazione non coerente con la pretesa effettiva

  • art. 2233 c.c.

    il compenso del professionista deve essere determinato secondo i parametri legali, con possibilità di scostamento motivato entro i limiti previsti

  • art. 4 d.m. 55/2014

    il giudice può discostarsi dai parametri medi restando entro i limiti minimo-massimo previsti dal decreto

  • art. 111 Cost.

    richiamato per denunciare il vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del decreto sufficiente

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità del decreto per motivazione apparente

  • art. 20 d.m. 55/2014

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla imputazione della precedente liquidazione a titolo di acconto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale con memorie nel giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione del compenso dell’avvocato, il valore dell’affare va determinato con riferimento alla pretesa effettiva e al concreto interesse economico perseguito, non a valori astratti o sovrastimati rispetto alla controversia sostanziale.
  • La liquidazione dei compensi professionali può essere effettuata ai minimi tabellari quando il giudice di merito motivi, anche concisamente ma in modo intellegibile, la scarsa complessità dell’attività svolta e la prevalenza di incombenze materiali o stragiudiziali.
  • Non ricorre motivazione apparente quando il provvedimento consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di controllarne la coerenza; il vizio sussiste solo se la motivazione non rende percepibili le ragioni della decisione.
  • La censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o della congruità del compenso è inammissibile in sede di legittimità.
  • Se l’attività giudiziale è stata avviata senza il previo esperimento di una condizione di procedibilità e risulta sostanzialmente inutile rispetto all’esito poi raggiunto in sede stragiudiziale, il giudice può escluderne la remunerazione in sede di liquidazione del compenso.
  • Quando due prestazioni professionali si inseriscono nella medesima vicenda sostanziale e riguardano il medesimo studio giuridico di fondo, una somma già corrisposta può essere imputata ad acconto della complessiva attività, purché tale qualificazione sia logicamente giustificata dal provvedimento di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di liteTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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