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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03186/2025 del 08/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista nominato dal giudice delegato in una procedura fallimentare per coadiuvare la curatela nell'esame delle scritture contabili, della documentazione fiscale, nella riclassificazione dei bilanci e negli adempimenti fiscali contestava il decreto con cui era stato liquidato il compenso per l'attività svolta nel periodo 2014-2016. Sosteneva che il compenso avrebbe dovuto essere determinato, per le attività di consulenza contabile-fiscale e di bilancio, con i criteri percentuali previsti dagli artt. 2 e 4 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 e non con il criterio residuale delle vacazioni; inoltre lamentava che il precedente decreto di liquidazione fosse solo parziale e non definitivo, sicché il tribunale avrebbe errato nel considerarlo definitivo e nel ritenere tardive le contestazioni. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: falsa applicazione degli artt. 49 e 50 d.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 2 e 4 del d.m. 30 maggio 2002; e falsa applicazione dell'art. 26 l. fall. e delle stesse norme sul compenso, per la pretesa erronea qualificazione del primo decreto di liquidazione come comprensivo di tutte le attività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi carenti di autosufficienza e comunque diretti a contestare accertamenti e valutazioni di fatto riservati al giudice di merito. In particolare, ha osservato che la nomina riguardava un coadiutore della curatela fallimentare incaricato di attività funzionali alla procedura, diverse sia dalla consulenza tecnica d'ufficio resa in controversia tra parti contrapposte, sia dalla consulenza di parte in un giudizio pendente. Ha inoltre confermato che la valutazione secondo cui le attività svolte non rientravano negli artt. 2 e 4 del d.m. 30 maggio 2002 era un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, e che il secondo motivo era privo di autosufficienza perché non riportava il contenuto del primo decreto di liquidazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di difese dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 legge fall.

    Il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso la liquidazione del compenso è stato oggetto del giudizio di merito; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 32, comma 2, legge fall.

    La figura del coadiutore del curatore è distinta dal consulente tecnico di parte nel processo; per il primo il compenso non segue automaticamente le tariffe della consulenza tecnica processuale.

  • artt. 49 e 50 d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono invocati dal ricorrente per la liquidazione del compenso del consulente; la Corte rileva però che la controversia riguarda un coadiutore della procedura fallimentare e non una C.T.U. in controversia tra parti contrapposte.

  • artt. 2 e 4 tabelle d.m. 30 maggio 2002

    Non sono applicabili, secondo la Corte, alle attività di mero supporto al curatore fallimentare che rientrano nelle incombenze istituzionali della procedura e non in una consulenza tecnica tipizzata.

  • art. 4 legge 8 luglio 1980, n. 319

    Per le attività non riconducibili alle voci tariffarie specifiche può applicarsi il criterio residuale delle vacazioni; la scelta, se motivata, è insindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del t.u. spese di giustizia, richiamato per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il compenso del professionista nominato dal giudice delegato per coadiuvare la curatela fallimentare va distinto da quello del consulente tecnico d'ufficio nominato in una controversia tra parti contrapposte: in questa seconda ipotesi operano le regole proprie della C.T.U., mentre nella prima conta la natura concreta dell'incarico conferito alla procedura.
  • Quando le attività svolte dal coadiutore della procedura fallimentare consistono in incombenze proprie della gestione concorsuale e non in una consulenza tecnica tipizzata su bilanci o valutazioni percentuali, il giudice può ricorrere al criterio residuale delle vacazioni, se ne dà motivazione logica.
  • La scelta del giudice di merito sul criterio di liquidazione del compenso, ove sorretta da motivazione e fondata su un apprezzamento delle attività effettivamente svolte, è tendenzialmente insindacabile in sede di legittimità.
  • In cassazione è inammissibile la censura che mira a rimettere in discussione accertamenti di fatto senza rispettare l'onere di autosufficienza, specie se non vengono trascritti o specificati gli atti decisivi contestati.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di liteAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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