Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03626/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un2intimazione di pagamento emessa per il recupero di somme iscritte a ruolo a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, relativa a imposte dovute per l'anno d'imposta 2004. Il contribuente impugnava l'atto deducendo: mancata allegazione della cartella presupposta all'intimazione, nullite0/inesistenza/inefficacia della notifica della cartella di pagamento, prescrizione del credito tributario e nullite0 della cartella perche9 non preceduta da avviso bonario. In appello le censure venivano respinte. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 7, 17 l. 212/2000 per mancata allegazione della cartella richiamata nell'intimazione; (2) violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari e degli artt. 139 e 140 c.p.c., sostenendo l'illegittimite0 della notifica della cartella presso un indirizzo in cui non abitava pif9; (3) ulteriore censura sulla nullite0 della notifica per mancata prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza della cartella e, in subordine, per la mancata produzione della copia integrale della stessa. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973 ha contenuto vincolato e che e8 sufficiente il richiamo alla cartella gie0 notificata, senza necessite0 di allegazione, specie quando la notifica della cartella risulti validamente perfezionata. Ha dichiarato inammissibili congiuntamente il secondo e il terzo motivo, perche9 le censure contrastavano con l'accertamento di merito, non censurabile in cassazione, circa l'irreperibilite0 assoluta del destinatario e la validite0 della notifica eseguita secondo gli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973; inoltre la questione della ricezione della raccomandata informativa risultava nuova e comunque non specificamente dedotta. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che non vi era omessa pronuncia, poiche9 la decisione di merito, fondata sulla validite0 delle notifiche, era incompatibile con la dedotta inesistenza della cartella; inoltre il concessionario non era tenuto a esibire la copia integrale della cartella nelle modalite0 prospettate dal ricorrente. Il ricorso e8 stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR del Lazio che aveva respinto l'appello del contribuente contro l'intimazione di pagamento. In particolare ha affermato che: l'intimazione puf2 limitarsi a richiamare la cartella presupposta gie0 notificata, senza necessite0 di allegarla; la notifica della cartella era stata validamente eseguita secondo la disciplina dell'irreperibilite0 assoluta, come accertato dai giudici di merito con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione; la questione della ricezione della raccomandata informativa era in parte nuova e in parte priva di specificite0; non vi era omessa pronuncia sulla domanda di inesistenza della cartella, poiche9 la ratio decidendi di merito ne escludeva in radice la configurabilite0. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimite0 e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    La liquidazione automatizzata puf2 fondare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute per imposte non versate, senza preventiva rettifica dell'ufficio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Rileva come norma generale sulla motivazione degli atti amministrativi, richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di allegazione dell'atto presupposto.

  • art. 7 l. 212/2000

    L'obbligo motivazionale degli atti tributari opera secondo le regole della motivazione per relationem, ma la Corte esclude che nel caso dell'intimazione fosse necessaria l'allegazione della cartella gie0 notificata.

  • art. 17 l. 212/2000

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di motivazione dell'atto di riscossione.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    L'avviso di intimazione ha contenuto vincolato e e8 sufficiente che richiami la cartella di pagamento precedentemente notificata.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento e si coordina con l'art. 60 d.P.R. 600/1973 e con le regole del codice di procedura civile.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Per gli atti tributari consente la notifica secondo le forme dell'irreperibilite0 assoluta quando il destinatario non risulta pif9 reperibile all'indirizzo noto e non emergono nuovi recapiti nel comune.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato quale parametro delle modalite0 di notificazione e della consegna dell'atto ai soggetti legittimati.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte ne richiama il regime solo in relazione alla notifica per irreperibilite0 relativa e alla necessite0 della raccomandata informativa, ma esclude la sua applicazione nel caso concreto perche9 ricorreva l'irreperibilite0 assoluta.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su una domanda o eccezione; non ricorre se la decisione adottata e8 incompatibile con la domanda proposta.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Sussistendo il rigetto, la Corte dispone l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'avviso di intimazione ad adempiere, quando richiami una cartella di pagamento gie0 notificata, ha contenuto vincolato e non richiede l'allegazione materiale della cartella presupposta, purche9 l'atto rechi un riferimento sufficiente a consentire al contribuente di individuare la pretesa.
  • La nullite0 della cartella o dell'intimazione per difetto di motivazione non puf2 essere affermata in via automatica per la sola mancata allegazione dell'atto richiamato: occorre che il difetto abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa del destinatario.
  • In materia di notificazione degli atti tributari, la validite0 della notifica va valutata alla luce dell'effettivo regime applicabile: se il destinatario risulta irreperibile in modo assoluto, non si applica il meccanismo dell'irreperibilite0 relativa con raccomandata informativa; se invece si tratta di irreperibilite0 relativa, la spedizione e ricezione della raccomandata informativa assumono rilievo decisivo.
  • In cassazione non e8 consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, specie in presenza di 'doppia conforme', salvo che si deduca nei limiti consentiti un vizio motivazionale o un errore di diritto realmente autonomo.
  • Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale mancanza di una decisione su una domanda o eccezione; non sussiste quando la motivazione adottata dal giudice sia logicamente incompatibile con la pretesa dedotta.
  • La mancata esibizione della copia integrale della cartella non determina di per se9 l'inesistenza dell'atto quando la sua notificazione e la sua validite0 risultino altrimenti accertate nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.