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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23735/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza, svolta nell’ambito di indagini penali su un sistema di fatturazioni ritenute in parte oggettivamente inesistenti, nel quale venivano emesse fatture per servizi pubblicitari con importi maggiorati rispetto al valore reale e con successiva restituzione di parte delle somme alle società clienti. Tra le società coinvolte nel meccanismo veniva ricompresa anche la contribuente, destinataria di avvisi di accertamento per più annualità, fra cui quello relativo all’anno 2007 impugnato nel presente giudizio. La società contestava l’accertamento deducendo l’effettività delle operazioni, l’esistenza dei pagamenti tramite bonifici, la mancata considerazione del valore economico della prestazione pubblicitaria e vari vizi procedimentali e motivazionali. In cassazione articolava cinque motivi: (1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che altre sentenze tra le stesse parti e su oggetto sovrapponibile erano ormai definitive in senso favorevole; (2) violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova e della disciplina degli accertamenti tributari; (3) omesso esame di fatti decisivi; (4) motivazione apparente della sentenza d’appello; (5) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie per mancata applicazione dello ius superveniens più favorevole.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché la ricorrente aveva richiamato sentenze di giudicato esterno senza indicarne compiutamente contenuto, data, autorità decidente e tempestività della produzione. Ha poi respinto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che la CTR avesse correttamente valutato il materiale indiziario, compresi i riscontri oggettivi raccolti dalla Guardia di Finanza e le dichiarazioni del soggetto coinvolto nel sistema fraudolento, e che la motivazione non fosse affatto apparente. La Corte ha precisato che, nel processo tributario, le dichiarazioni di terzo raccolte dalla Guardia di Finanza possono avere rilievo presuntivo e che non è censurabile in cassazione la mera diversa lettura del materiale probatorio. È stato invece accolto il quinto motivo, relativo alla disciplina sanzionatoria, perché la Corte ha riconosciuto la rilevanza dello ius superveniens derivante dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario e ha affermato che spetta al giudice di merito verificare l’applicazione della disciplina più favorevole al contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per un nuovo esame sulle sanzioni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell’Agenzia nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è rilevabile solo se dedotto in modo specifico, con precisa indicazione delle decisioni richiamate e del loro contenuto, così da consentire il controllo sulla reale identità delle questioni.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere della prova non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, quando il giudice di merito abbia esaminato e confrontato gli elementi offerti da entrambe le parti.

  • art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma sulla disciplina degli accertamenti, ma la Corte esclude la sua violazione in presenza di una motivazione fondata su presunzioni e riscontri oggettivi.

  • art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come norma sulla disciplina degli accertamenti IVA, ritenuta non violata dalla CTR nella ricostruzione presuntiva dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per dedurre violazioni di legge sostanziale; la Corte distingue però tra errori di diritto e richiesta di rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non consente di rimettere in discussione la complessiva valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se realmente mancante o meramente apparente; nel caso concreto la CTR ha reso una motivazione chiara e intellegibile.

  • art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato insieme alla disciplina sanzionatoria per contestare la quantificazione delle sanzioni alla luce dello ius superveniens.

  • artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 471 del 1997

    Richiamati ai fini della determinazione delle sanzioni tributarie, da riconsiderare in base alla normativa sopravvenuta più favorevole.

  • D.Lgs. n. 158 del 2015

    La riforma sanzionatoria non introduce una riduzione generalizzata, ma una disciplina in parte più favorevole che va applicata ai giudizi pendenti dal giudice di merito.

  • art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022

    Richiamato per l’istanza di sospensione legata alla definizione agevolata della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l’eccezione di giudicato esterno richiede una deduzione rigorosamente specifica: non è sufficiente il mero richiamo a precedenti favorevoli, ma occorre indicarne contenuto, data, autorità decidente e tempestiva produzione processuale.
  • La censura sulla ripartizione dell’onere della prova è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato gli elementi offerti da entrambe le parti e abbia fondato la decisione su un ragionamento probatorio non illogico; in cassazione non è consentita una mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
  • Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di Finanza possono assumere valore presuntivo e concorrere alla prova dell’inesistenza, totale o parziale, delle operazioni fatturate, se corroborate da ulteriori riscontri oggettivi.
  • La motivazione è solo apparente quando sia mancante di una reale giustificazione logica; non lo è quando il giudice espone, anche sinteticamente, gli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento della decisione e confuta, almeno implicitamente, le allegazioni incompatibili con l’esito raggiunto.
  • In tema di sanzioni tributarie, lo ius superveniens più favorevole deve essere considerato dal giudice di merito nei giudizi ancora pendenti; la Corte di cassazione può cassare con rinvio affinché sia riesaminata la disciplina applicabile e la concreta quantificazione delle sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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