Cassazione Civile, Ordinanza n. 21358/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trustee)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposta sulle donazioni e per imposte ipotecaria e catastale in relazione al conferimento di immobili in un trust autodichiarato. Il trustee aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendo accoglimento; in appello, però, la decisione era stata riformata e l'avviso era stato ritenuto legittimo. In cassazione il trustee ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità/illegittimità della notifica dell'atto al trust, sostenendo che il trust non ha soggettività giuridica e non può essere destinatario di atti impositivi, oltre a dedurre ultrapetizione per avere il giudice d'appello ritenuto che l'atto fosse indirizzato anche al trustee quale soggetto passivo; con il secondo ha censurato l'applicazione dell'imposta sulle donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale al mero atto di dotazione del trust, sostenendo che la capacità contributiva sorge solo con l'eventuale attribuzione finale ai beneficiari e non con la segregazione patrimoniale iniziale. La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il secondo motivo, assorbendo il primo, e ha affermato che l'istituzione del trust e il conferimento dei beni al trustee sono atti fiscalmente neutri, poiché non realizzano un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza; l'imposizione proporzionale può operare solo al momento dell'eventuale attribuzione dei beni ai beneficiari finali.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti in ragione del consolidamento recente della giurisprudenza di legittimità sulla materia.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Le imposte ipotecaria e catastale colpiscono le formalità e le volture conseguenti ad atti che importano trasferimento di proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari; non si applicano in misura proporzionale a un conferimento in trust privo di effetto traslativo stabile.
La censura di ultrapetizione era stata dedotta in relazione alla qualificazione soggettiva del destinatario dell'avviso.
art. 53 Cost.
La capacità contributiva richiede un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile; atti meramente strumentali e segregativi non sono sufficienti.
L. 16 ottobre 1989, n. 364
La disciplina del trust va letta in coerenza con la Convenzione dell'Aja ratificata ed eseguita con tale legge.
art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262
"È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione"
La Corte ne dà lettura restrittiva: non introduce un'imposta autonoma sulla mera costituzione del vincolo, ma richiede un effettivo trasferimento di ricchezza imponibile.
artt. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262
La disciplina fiscale del trust è ricondotta all'imposta sulle successioni e donazioni, ma l'imposizione sorge solo quando vi sia un concreto arricchimento tassabile.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono richiamati a fondamento del principio della ragione più liquida, che consente di decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione.
L'ordine logico delle questioni può essere derogato quando opera la ragione più liquida.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Consente la decisione nel merito in cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
È richiamato come testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni, cui il legislatore del 2006 rinvia per la disciplina applicativa.
È richiamato per la tassazione in misura fissa degli atti istitutivi/dotativi privi di contenuto patrimoniale ai fini dell'imposta di registro.
legge 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamata nel quadro normativo di riferimento sulla fiscalità del trust.
legge 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamata nel quadro normativo di riferimento sulla fiscalità del trust.
Massime di principio
- In materia di trust, l'istituzione del vincolo e il conferimento dei beni al trustee non integrano, di regola, un trasferimento imponibile quando l'attribuzione è solo strumentale, temporanea e segregativa, priva di definitivo arricchimento del trustee.
- Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, il presupposto impositivo richiede un effettivo passaggio di ricchezza e un'attribuzione patrimoniale stabile; la mera costituzione del vincolo di destinazione non basta.
- Nel trust autodichiarato la coincidenza tra settlor e trustee rende ancor più evidente l'assenza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo suscettibile di imposizione proporzionale al momento della sola dotazione.
- Le imposte proporzionali possono colpire, semmai, l'atto finale di attribuzione dei beni ai beneficiari, perché solo in quel momento si realizza l'effettivo indice di ricchezza rilevante ai sensi dell'art. 53 Cost.
- Il principio della ragione più liquida consente di esaminare e decidere preliminarmente la questione di diritto più agevole, anche se logicamente subordinata, per ragioni di economia processuale.
- Quando la causa è definibile sulla base della corretta qualificazione giuridica del presupposto d'imposta e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e annullare direttamente l'atto impositivo.
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