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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05546/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione e contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa in ambito tributario, relativa a somme che l’Amministrazione riteneva recuperabili perché concernenti agevolazioni fiscali qualificate come aiuti di Stato incompatibili con il diritto dell’Unione. La contribuente aveva ottenuto in precedente giudizio l’annullamento della cartella esattoriale prodromica, con giudicato. La CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’intimazione non fosse validamente sorretta da un titolo perché la cartella era stata annullata e che, comunque, il recupero avrebbe richiesto un motivato atto di recupero. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe rilevato d’ufficio vizi dell’intimazione non dedotti dalla contribuente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione del giudicato e della normativa UE sugli aiuti di Stato, assumendo che la sopravvenuta decisione della Commissione europea dovesse prevalere sul giudicato nazionale e consentire il recupero dell’aiuto illegittimo nonostante la sentenza passata in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha rilevato che la CTR non aveva deciso su vizi non dedotti, ma aveva accolto il ricorso per il motivo principale effettivamente proposto dalla contribuente, ossia l’intervenuto annullamento con giudicato della cartella presupposta. Ha inoltre affermato che il problema non era la prevalenza del diritto UE sul giudicato, bensì la possibilità di recuperare la pretesa tramite un’intimazione di pagamento non più sorretta dall’atto presupposto: ciò è stato escluso, perché l’intimazione è atto vincolato e presuppone una valida cartella. Il recupero dell’aiuto di Stato resta disciplinato dalle regole nazionali della riscossione e, pur essendo autonomamente imposto dal diritto UE, non può essere azionato prescindendo dal corretto procedimento esattivo. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state poste a carico dell’Agenzia verso la contribuente, mentre sono state compensate nei confronti della società di riscossione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice decide sulla base del motivo effettivamente dedotto e del thema decidendum ampliato dalle difese avversarie.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato nazionale è richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte chiarisce che nel caso concreto non è questo il vero problema decisorio.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    richiamato come base della disciplina del recupero, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    norma richiamata nel quadro della pretesa fiscale contestata.

  • artt. 2 e 22 Sesta Direttiva 77/388/CEE

    richiamati dalla ricorrente nel tentativo di fondare la prevalenza del diritto comunitario.

  • Decisione della Commissione Europea n. (2015) 5549 final

    la Corte afferma che, anche a volerla ritenere applicabile, il recupero dell’aiuto non poteva essere effettuato mediante un’intimazione non più sorretta dalla cartella annullata.

  • Regolamento CE n. 659/1999, art. 14, par. 1

    le misure di recupero sono affidate allo Stato membro; la Commissione impone il recupero ma le modalità interne restano regolate dal diritto nazionale.

  • Regolamento CE n. 659/1999, art. 15

    non muta il quadro perché il riferimento è ai poteri della Commissione e non consente di prescindere dalle regole nazionali di recupero.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    l’intimazione di pagamento è atto successivo alla cartella, ha funzione di riattivare la riscossione e non costituisce il titolo della pretesa.

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    richiamato in relazione all’onere dell’agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore quando si controverte sul merito della pretesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’intimazione di pagamento è un atto vincolato e meramente esecutivo: non costituisce il titolo della pretesa tributaria, ma presuppone una cartella di pagamento validamente notificata e ancora efficace.
  • Se la cartella presupposta viene annullata con giudicato, l’intimazione successiva perde il proprio fondamento e non può, da sola, sorreggere il recupero del credito, anche quando il credito sia astrattamente dovuto per altre ragioni.
  • La questione della compatibilità tra giudicato nazionale e disciplina UE sugli aiuti di Stato non va confusa con la diversa questione della legittimità del mezzo procedimentale utilizzato per il recupero: anche un recupero imposto dal diritto UE deve essere azionato nel rispetto delle regole interne della riscossione.
  • Il contribuente che impugna un atto della riscossione per vizi della pretesa o degli atti presupposti può agire contro l’ente impositore e/o contro il concessionario; non sussiste litisconsorzio necessario tra i due, salvo le conseguenze interne previste dalla disciplina della riscossione.
  • Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice si limita a decidere sulla base del motivo effettivamente dedotto e delle questioni introdotte dalle difese delle parti, anche se affronta argomentazioni ulteriori ma pertinenti al thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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