Cassazione Civile, Ordinanza n. 28314/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF e addizionali locali per l’anno d’imposta 2004, fondato su indagini finanziarie relative a tre conti correnti a lui riferibili, con ripresa a tassazione di redditi non dichiarati. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo operante la presunzione bancaria e ponendo a carico del contribuente l’onere di giustificare versamenti e prelevamenti. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 38 e 32 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 67 e 71 TUIR, sostenendo che si trattasse di redditi diversi derivanti da vendita non abituale di autoveicoli, con necessità di dedurre i costi; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, lamentando che la CTR avesse trascurato la documentazione prodotta per spiegare le movimentazioni bancarie; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme TUIR, perché la CTR avrebbe applicato impropriamente la presunzione prevista per imprenditori e professionisti anche ai prelevamenti, invertendo l’onere della prova e negando il rilievo dei costi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 si estende alla generalità dei contribuenti per i versamenti, mentre i prelevamenti assumono valore presuntivo solo per i titolari di reddito d’impresa, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. Nel caso concreto, tuttavia, la CTR aveva accertato in fatto che sia i versamenti sia i prelevamenti ingiustificati erano riconducibili a redditi d’impresa del contribuente quale socio di società, sicché non vi era l’errore di diritto denunciato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Non sono state liquidate spese, poiché l’Agenzia non ha svolto difese nel giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma dell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia alla presunzione bancaria dell'art. 32.
art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Fonda la presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dai conti bancari; i versamenti valgono per tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti valgono solo per i titolari di reddito d'impresa dopo Corte cost. n. 228/2014.
art. 37, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Citatto nel provvedimento impugnato tra le norme poste a base dell'accertamento.
art. 67, lett. i), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dal ricorrente per sostenere che i proventi contestati fossero redditi diversi.
art. 71, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dal ricorrente per sostenere che, per i redditi diversi, l'imponibile è dato dalla differenza tra proventi e spese inerenti.
Richiamato per censurare l'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata una violazione nel caso concreto.
Norma del motivo di ricorso per violazione di legge.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la rivalutazione delle prove o l'omesso esame di singoli elementi istruttori.
Richiamato per spiegare che la mera nota di costituzione non equivale a controricorso.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
Norma sulla sospensione del giudizio, disposta su istanza del ricorrente.
Corte cost. n. 228/2014
È richiamata per limitare la valenza presuntiva dei prelevamenti bancari ai soli imprenditori.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Giustifica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie si applica, quanto ai versamenti, a tutti i contribuenti; quanto ai prelevamenti, essa opera solo nei confronti dei titolari di reddito d'impresa, secondo l'interpretazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che le movimentazioni bancarie ingiustificate sono riconducibili a redditi d'impresa, non è censurabile in cassazione la mera diversa qualificazione prospettata dal ricorrente se essa richiede una ricostruzione fattuale non emersa in sede di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non si configura se la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove o a ottenere una nuova delibazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
- In tema di accertamento bancario, il contribuente può vincere la presunzione fornendo prova contraria specifica circa la già inclusione delle somme nel reddito imponibile o la loro irrilevanza fiscale; la generica allegazione di documenti non basta se il giudice di merito ritiene non raggiunta tale prova.
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