Cassazione Civile, Ordinanza n. 28180/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un contratto per lavori di trivellazione eseguiti in un fondo di proprietà del convenuto. La società esecutrice convenne il committente chiedendo il pagamento del saldo del corrispettivo; il convenuto contestò l'esecuzione dei lavori, sostenne che fossero stati eseguiti male e in luogo diverso da quello pattuito e propose domanda riconvenzionale di restituzione degli acconti versati e di risarcimento dei danni per l'inutile perforazione del terreno, che avrebbe provocato una frana e impedito benefici e agevolazioni di legge. Nel corso del giudizio di primo grado fu depositata una scrittura qualificata come transazione intervenuta tra le parti, con deduzione del suo inadempimento. Il ricorrente per cassazione censurava la sentenza d'appello perché non avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere in presenza di una transazione novativa, lamentando violazione degli artt. 1965 e 1976 c.c., dell'art. 306 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi. Con un ulteriore motivo sosteneva che la controparte, con lettere e dichiarazioni, avesse riconosciuto l'entità del credito residuo, con conseguente piena prova ai sensi dell'art. 2720 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla pretesa transazione perché il ricorso non riportava integralmente né depositava la scrittura transattiva, impedendo il controllo sulla natura e sull'oggetto dell'accordo; ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché fondato su una norma ritenuta inconferente, l'art. 2720 c.c., e su un istituto non pertinente al codice civile così come prospettato dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile nel suo complesso; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura transattiva e novativa dell'accordo intervenuto tra le parti
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della transazione e alla pretesa cessazione della materia del contendere
invocato dal ricorrente per sostenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere
richiamato nei motivi di ricorso come parametro di violazione della motivazione della sentenza impugnata
richiamato nei motivi per contestare l'adeguatezza della motivazione
invocato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su domanda nuova
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
la Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi che non consentono un adeguato controllo del contenuto dell'accordo transattivo
ritenuto inconferente rispetto alla doglianza svolta, in quanto relativo all'efficacia probatoria della ricognizione di dichiarazioni contenute in documento originale
richiamato dalla Corte per precisare che il codice civile conosce la promessa di pagamento o ricognizione del debito, non un generico riconoscimento del credito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si deduce l'esistenza e il contenuto di un accordo transattivo, la parte deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali del documento o produrlo in modo da consentire al giudice di legittimità il controllo della censura; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La deduzione della cessazione della materia del contendere presuppone che il contenuto dell'accordo sopravvenuto sia verificabile dal giudice di legittimità; una mera affermazione del carattere novativo della transazione, non supportata dalla trascrizione completa dell'atto, non è sufficiente.
- In cassazione non è utile invocare una norma probatoria o un istituto giuridico estraneo alla concreta doglianza: il motivo è inammissibile quando si fonda su una disposizione inconferente o su un istituto non pertinently riconducibile alla disciplina codicistica invocata.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un motivo quando la sua formulazione non consente di verificare il fatto decisivo dedotto, specialmente se il documento decisivo non è integralmente riportato o prodotto.
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