Cassazione Civile, Ordinanza n. 28173/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'area cortiliva e dalla copertura di un fabbricato condominiale, che avrebbero danneggiato i locali di una palestra. In primo grado era stata affermata la responsabilità concorrente del condominio e dell'impresa esecutrice dei lavori di rifacimento, con condanna al risarcimento dei danni e rigetto della manleva verso le assicurazioni; era stata inoltre accolta la domanda di rifusione dei costi per il rifacimento della copertura e quella di regresso della subappaltatrice. La Corte d'appello aveva ridotto solo in parte la condanna economica e aveva respinto la domanda di garanzia verso le compagnie assicurative, ritenendo che i lavori eseguiti non rientrassero nel rischio coperto dalle polizze. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l'operatività della copertura assicurativa per lavori edili, trascurando le condizioni generali della polizza e il criterio interpretativo sfavorevole al predisponente; 2) violazione degli artt. 1669, 1175, 1223 e 1227 c.c. per avere la Corte d'appello respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione del condominio, che secondo la ricorrente avrebbe conosciuto i danni già nel 2003; 3) violazione degli artt. 1176, 1460 e 1669 c.c. in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale della subappaltatrice, ma su questo capo è intervenuta rinuncia reciproca tra le parti, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo non corretta l'interpretazione della polizza compiuta dalla Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso la copertura assicurativa per i lavori edili. Ha invece rigettato il secondo motivo, confermando la valutazione di merito secondo cui il termine di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. decorre dalla piena conoscenza dell'eziologia e della gravità dei vizi, individuata nel deposito della relazione tecnica del 30 ottobre 2005. Quanto al terzo motivo, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra ricorrente e fallimento della subappaltatrice, per intervenuta rinuncia reciproca alle pretese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di cassazione, salvo quanto concordato tra le parti che hanno transatto/compensato le spese tra loro.
Norme richiamate
Per le gravi difformità o i vizi dell'opera che pregiudicano in modo rilevante il normale godimento dell'immobile, il dies a quo per decadenza e prescrizione va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia effettiva e piena conoscenza dell'eziologia e della gravità dei danni.
Le clausole predisposte da una parte, in caso di dubbio interpretativo, devono essere intese in senso sfavorevole al predisponente; nel contratto di assicurazione ciò vale anche per la delimitazione del rischio coperto.
L'interpretazione del contratto di assicurazione deve avvenire mediante il ricorso a tutti i criteri ermeneutici legali, non potendosi isolare singole espressioni del testo.
Richiamato dal ricorrente per censurare la ricostruzione della Corte d'appello circa l'operatività della polizza, ma senza specifica autonomia decisoria nella motivazione finale.
Richiamato nel motivo relativo a decadenza e prescrizione, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel motivo relativo a decadenza e prescrizione, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel motivo relativo a decadenza e prescrizione, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel terzo motivo connesso alla domanda riconvenzionale della subappaltatrice, ma la questione è stata dichiarata assorbita dalla cessazione della materia del contendere.
Richiamato nel terzo motivo, poi definito per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione, la delimitazione del rischio coperto va interpretata applicando i criteri ermeneutici legali nel loro complesso; in caso di dubbio, la clausola va letta contro il predisponente/assicuratore.
- Le condizioni generali predisposte dall'assicuratore non possono essere trattate come inefficaci solo perché non richiamate con formule particolarmente analitiche, se il testo contrattuale complessivo consente di ricavare l'operatività della garanzia.
- Per l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., il termine di decadenza e prescrizione decorre quando il danneggiato abbia concreta e piena conoscenza non solo dell'esistenza del danno, ma anche della sua eziologia e della sua gravità.
- L'accertamento circa il momento della piena conoscenza dei vizi o dei danni è tipicamente di fatto ed è sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non illogica.
- Se le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare alle pretese residue e chiedono la cessazione della materia del contendere, il giudizio su quel capo si estingue senza decisione nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28176/2022 del 28/09/2022
- ordinanza_civile · 28 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28177/2022 del 28/09/2022
- ordinanza_civile · 28 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28178/2022 del 28/09/2022
- ordinanza_civile · 28 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28179/2022 del 28/09/2022
- ordinanza_civile · 28 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28180/2022 del 28/09/2022
- ordinanza_civile · 28 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28183/2022 del 28/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →