Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28176/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un accordo preliminare del 27 marzo 2008 con cui una società si obbligava a ricevere un terreno in permuta contro il trasferimento, all'esito dell'operazione edilizia, di una unità immobiliare da realizzare. L'accordo prevedeva la futura stipula di un preliminare di permuta entro sessanta giorni dall'approvazione dello schema di convenzione e poi del definitivo dopo l'approvazione del progetto. Dopo la morte della originaria stipulante, i suoi eredi hanno convenuto la società deducendo l'inadempimento per essersi questa rifiutata di stipulare il "definitivo atto preliminare di permuta" nonostante l'avveramento delle condizioni previste. Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando la società al pagamento di somma comprensiva di penale e risarcimento; la Corte d'appello ha ridotto la condanna alla sola penale, ritenendola assorbente delle ulteriori pretese. In cassazione la società ha dedotto: 1) inammissibilità e erroneità della declaratoria di inammissibilità dei mezzi di prova nuovi in appello, sostenendo che il rito sommario consentisse la cognizione piena; 2) violazione delle regole ermeneutiche e delle norme sulla nullità contrattuale, affermando che il c.d. preliminare di preliminare non potesse fondare responsabilità per la mancata stipula del successivo preliminare; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la società avrebbe già adempiuto ai propri obblighi e non avrebbe potuto obbligarsi alla stipula del preliminare definitivo; 4) violazione dell'art. 1384 c.c. sulla penale, perché la clausola sarebbe stata riferita solo agli obblighi iniziali e non alla mancata stipula del preliminare successivo; 5) vizio di motivazione della sentenza d'appello, ritenuta troppo sintetica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha reputato inammissibile per difetto di specificità il primo profilo del primo motivo, perché la ricorrente non aveva indicato quali fossero i mezzi istruttori asseritamente preclusi. Ha ritenuto infondato il secondo profilo del primo motivo, osservando che le Sezioni Unite hanno riconosciuto validità al preliminare di preliminare e che, nel caso concreto, l'accordo conteneva espressamente l'obbligo di stipulare il successivo "definitivo atto preliminare di permuta". Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché riproponeva la medesima tesi già disattesa e non denunciava un fatto storico decisivo omesso. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, essendo fondato su una lettura errata della decisione e del perimetro della clausola penale, letta invece come riferita all'interesse all'adempimento e alla parziale esecuzione dell'obbligazione principale. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbito dal rigetto dei motivi sulla validità del preliminare di preliminare e sull'inadempimento; la domanda di arricchimento senza causa cadeva infatti venendo meno il presupposto della nullità del contratto. Il quinto motivo è stato respinto perché la motivazione d'appello, pur sintetica, è stata ritenuta conforme ai parametri dell'art. 111 Cost. e della giurisprudenza di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c.

    Il rito sommario consente la trattazione piena della causa in appello, ma la censura sulla gestione delle prove nuove è inammissibile se non specifica nei mezzi istruttori dedotti.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta preclusione delle nuove prove in appello.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Invocati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze processuali e motivazionali; la Corte ritiene rispettati i parametri costituzionali.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369 e 1371 c.c.

    Richiamati per censurare l'interpretazione del preliminare; la Corte ribadisce la validità e la portata vincolante del preliminare di preliminare quando risulta l'obbligo di stipulare il successivo contratto.

  • artt. 1418, 1346 e 1419 c.c.

    Invocati per sostenere la nullità dell'accordo, ma la Corte esclude tale nullità.

  • Cass., sez. un., n. 4628/2015

    Le Sezioni Unite hanno affermato la validità del contratto preliminare di preliminare, ossia dell'accordo con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto preliminare.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta riproporre una diversa lettura giuridica della vicenda.

  • art. 1384 c.c.

    La clausola penale va valutata in rapporto all'interesse all'adempimento e può essere ridotta se manifestamente eccessiva; il riferimento all'"affare" è letto come indice di tale interesse.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa presuppone l'esistenza di un arricchimento ingiustificato; qui la domanda riconvenzionale cade perché fondata sulla nullità del preliminare, esclusa dalla Corte.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere presente, anche se concisa.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione, senza che la Corte ravvisi violazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere esposta in forma succinta, purché intelligibile.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi, anche in modo sintetico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il c.d. preliminare di preliminare è valido quando le parti assumono un vincolo attuale a stipulare un successivo contratto preliminare; la sua esistenza esclude che la mancata stipula del successivo atto sia di per sé irrilevante o estranea all'obbligazione assunta.
  • La censura per violazione delle regole di interpretazione contrattuale o per nullità del contratto non può essere accolta se si fonda su una lettura dell'accordo incompatibile con il suo testo, specie quando l'impegno a stipulare un ulteriore preliminare è espresso in modo chiaro.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'allegazione di un fatto storico decisivo omesso, non la mera riproposizione di una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti.
  • La clausola penale va correlata all'interesse all'adempimento e all'economia complessiva dell'operazione; può essere confermata quando copre le condotte inadempienti considerate dal giudice di merito, salvo manifesta eccessività.
  • La domanda di arricchimento senza causa non può essere coltivata quando sia fondata esclusivamente su un presupposto di nullità contrattuale escluso dal giudice.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente se, pur concisa, rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e consente il controllo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.