Cassazione Civile, Ordinanza n. 28177/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di una donna deceduta senza figli, che aveva prima disposto con un testamento olografo del 1992 a favore di tre nipoti e poi con un successivo testamento olografo del 2003, pubblicato nel 2009, a favore di un solo nipote. Una delle beneficiarie del primo testamento ha convenuto in giudizio gli altri coeredi e il nuovo istituito erede chiedendo: l'accertamento della nullità del secondo testamento per difetto di autografia; in subordine, l'annullamento per incapacità di intendere e volere della testatrice o per alterazione della data; il riconoscimento della propria qualità di erede sulla base del testamento anteriore; la condanna alla restituzione della quota ereditaria e al risarcimento dei danni per il mancato godimento dei beni ereditari. In primo grado, dopo consulenza grafologica e medica, il tribunale aveva ritenuto nullo il secondo testamento per alterazione della data e aveva riconosciuto efficacia al testamento del 1992. In appello, invece, è stato accolto il gravame del beneficiario del secondo testamento: la corte territoriale ha ritenuto che l'alterazione della data non comportasse nullità perché non provato che fosse stata apposta durante la redazione dell'atto, e ha escluso anche l'incapacità naturale della testatrice alla data effettiva di redazione. Nel ricorso per cassazione, la ricorrente ha dedotto: 1) nullità del giudizio di appello per omessa trasmissione degli atti al pubblico ministero dopo la querela di falso; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare il momento dell'alterazione della data gravasse sul beneficiario del testamento e non su di lei.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite richiamato nella decisione, chi contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e non querela di falso; di conseguenza, nel giudizio di appello non era necessaria la partecipazione del pubblico ministero. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che la dedotta alterazione della data, in quanto rilevante solo se coeva alla redazione dell'atto, costituiva fatto costitutivo della domanda di nullità proposta dall'attrice, sulla quale gravava l'onere della prova. Il ricorso incidentale condizionato del resistente è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità del procedimento per querela di falso; la Corte esclude che il meccanismo processuale fosse necessario nel caso di contestazione dell'autenticità del testamento olografo.
art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato quale norma sulla partecipazione del pubblico ministero; la Corte nega che fosse applicabile perché la controversia andava trattata come accertamento negativo dell'autenticità del testamento.
Richiamato in relazione alla trasmissione degli atti al pubblico ministero; la Corte afferma che, nel giudizio avente ad oggetto l'autenticità del testamento olografo, tale adempimento non era necessario.
La Corte ribadisce che, quando si propone una domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo, l'onere di provare il fatto costitutivo dedotto in giudizio grava sull'attore che contesta il testamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Chi contesta l'autenticità di un testamento olografo non deve necessariamente attivare la querela di falso, ma può proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria, con conseguente trattazione della controversia interamente nel processo di cognizione.
- Quando la validità del testamento olografo è contestata per difetto di autografia derivante dall'alterazione di una parte della data, la nullità è configurabile solo se l'intervento non autografo sia avvenuto durante la redazione dell'atto; se non è provato che l'alterazione sia coeva alla formazione del testamento, la nullità non può essere affermata su tale sola base.
- Nelle azioni volte a far dichiarare la nullità di un testamento per difetto di autografia, il fatto costitutivo dedotto dall'attore comprende anche la coeva alterazione della scheda testamentaria, sicché l'onere di provarla grava sulla parte che agisce in accertamento negativo.
- Se la successione testamentaria contestata viene ritenuta valida, resta assorbita ogni domanda consequenziale di restituzione dei beni ereditari e di risarcimento del danno da mancato godimento dell'asse.
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