Cassazione Civile, Ordinanza n. 28179/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che essa era conforme all'art. 390 c.p.c. e che il controricorrente vi aveva aderito. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato il loro appello. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno poi sottoscritto una scrittura privata con cui hanno dichiarato la definizione transattiva di ogni reciproca azione, ragione e diritto; in conseguenza di ciò i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso per cassazione e il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme a quanto prescritto dalla norma.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente conforme alla disposizione e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando è redatta in forma conforme all'art. 390 c.p.c. e interviene l'accettazione della parte intimata o controricorrente.
- Se la rinuncia è accettata dalla controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
- La definizione transattiva dell'intera controversia può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
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