Cassazione Civile, Ordinanza n. 28178/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita relativo a un fondo rustico. Il promissario acquirente ha chiesto l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e, in subordine, la risoluzione per inadempimento del promittente venditore con restituzione degli acconti. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo provata solo la stipulazione del preliminare ma non il suo specifico contenuto. La Corte d'appello ha invece accolto l'appello del promissario acquirente, ritenendo provati gli elementi essenziali del preliminare, l'avvenuto pagamento di somme a titolo di prezzo e la non essenzialità del termine per la stipula del definitivo. Gli eredi del venditore hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2724, 2729 e 2932 c.c., sostenendo che non vi fossero presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a provare non solo l'esistenza del preliminare ma anche il suo contenuto, il pagamento del prezzo e la proroga dell'efficacia del contratto; con il secondo motivo hanno chiesto, in caso di accoglimento, la cassazione anche dei capi sulle spese e sull'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva svolto un'apprezzamento analitico e coerente degli elementi presuntivi, delle testimonianze e delle dichiarazioni rese in interrogatorio libero, giungendo con motivazione non sindacabile in sede di legittimità a ritenere provati gli elementi essenziali del preliminare necessari per la pronuncia ex art. 2932 c.c. È stato ritenuto provato anche il pagamento delle somme in base alle deposizioni testimoniali. Il secondo motivo è stato considerato meramente consequenziale e non autonomamente idoneo a censurare la sentenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La pronuncia traslativa è ammessa quando risultino provati gli elementi essenziali del preliminare di compravendita; la valutazione della prova sul contenuto del preliminare spetta al giudice di merito.
È richiamato in relazione alla prova testimoniale e alle ipotesi eccezionali di perdita incolpevole del documento.
Le presunzioni semplici devono essere valutate dal giudice di merito nella loro gravità, precisione e concordanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La prova degli elementi essenziali di un contratto preliminare può essere raggiunta anche mediante un compendio indiziario e testimoniale, purché il giudice di merito ne dia una motivazione analitica e complessiva coerente.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente adeguata.
- Ai fini dell'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., non è sufficiente provare solo l'esistenza del preliminare: occorre accertarne anche il contenuto essenziale rilevante per il trasferimento coattivo, ma tale accertamento può fondarsi su prove indirette e sul comportamento successivo delle parti.
- Se il ricorso per cassazione è rigettato, resta ferma la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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