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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23645/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento IVA per l’anno 2013 con cui l’Ufficio recuperava maggiore imposta, contestando l’emissione di fatture non imponibili in relazione a cessioni intracomunitarie effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2013, sul presupposto che la società non fosse iscritta nell’archivio VIES al momento delle operazioni (istanza presentata solo nel gennaio 2014). In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la CTR Lombardia aveva riformato la decisione ritenendo che la mancata iscrizione VIES escludesse un presupposto fondamentale del regime di non imponibilità e che, inoltre, non fosse stata dimostrata l’esistenza del cessionario e l’effettiva consegna della merce. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione della disciplina unionale e interna sull’IVA intracomunitaria, sostenendo che l’omessa iscrizione VIES è un requisito solo formale e non sostanziale, incapace di negare la non imponibilità in presenza delle condizioni sostanziali; 2) nullità e violazione del divieto di domande nuove e del thema decidendum, per avere la CTR introdotto questioni mai poste nell’avviso di accertamento circa l’inesistenza soggettiva e oggettiva delle operazioni; 3) violazione delle regole sull’onere della prova, motivo poi assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondati sia il rilievo per cui la mancata iscrizione al VIES è un requisito meramente formale e non ostativo al regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, sia il rilievo processuale per cui la CTR aveva deciso su questioni nuove, non contenute nell’atto impositivo, integrando indebitamente la motivazione dell’avviso. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 138 Direttiva 2006/112/CE

    Per le cessioni intracomunitarie rilevano le condizioni sostanziali per l’esenzione/non imponibilità IVA; i requisiti formali, come l’iscrizione VIES, non possono da soli escludere il beneficio salvo ipotesi di frode.

  • art. 41, comma 1, D.L. n. 331 del 1993

    La disciplina interna sulle cessioni intracomunitarie va letta in conformità al diritto unionale, non potendosi subordinare la non imponibilità alla sola iscrizione VIES.

  • art. 27 D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010

    L’inclusione nel VIES è qualificata come adempimento formale rilevante ai fini amministrativi, ma non come requisito sostanziale costitutivo della non imponibilità.

  • art. 35 d.P.R. n. 633 del 1972

    La disciplina degli adempimenti IVA non consente di negare il regime intracomunitario in assenza della sola iscrizione VIES, se restano integrati i presupposti sostanziali dell’operazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata ravvisata nella errata qualificazione della mancata iscrizione VIES come requisito sostanziale e nella conseguente errata tassazione delle operazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stata dedotta e accolta la nullità per ultrapetizione/violazione del thema decidendum, avendo il giudice d’appello fondato la decisione su questioni nuove.

  • artt. 23, 24 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario l’Amministrazione non può ampliare in giudizio la base della pretesa con nuovi fatti costitutivi o nuove ragioni dell’accertamento.

  • artt. 112 e 345 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e non possono essere introdotte in appello questioni nuove rispetto all’atto impugnato.

  • art. 24 Cost.

    La tutela del diritto di difesa del contribuente impone che i motivi di contestazione siano correlati a quanto effettivamente contenuto nell’atto impositivo.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo relativo all’onere della prova è stato proposto ma assorbito, senza una specifica regula iuris applicata nel dispositivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo relativo alla valutazione della prova è stato proposto ma assorbito.

Massime di principio

  • Nelle cessioni intracomunitarie, l’assenza di iscrizione del cessionario al sistema VIES non costituisce di per sé prova dell’inesistenza dell’operazione né causa automatica di perdita della non imponibilità IVA, trattandosi di requisito formale e non sostanziale, salvo il caso di frode.
  • Nel processo tributario, l’Amministrazione finanziaria non può in giudizio modificare o integrare la causa petendi dell’avviso di accertamento introducendo nuovi fatti costitutivi o nuove contestazioni: il giudizio resta circoscritto ai motivi e ai presupposti posti nell’atto impugnato.
  • Il giudice tributario non può fondare la decisione su rilievi nuovi e non contestati nell’atto impositivo, poiché ciò integra un’eterointegrazione giudiziale della pretesa e viola il diritto di difesa del contribuente.
  • Quando una questione preliminare o assorbente viene accolta, il motivo residuo che investe la distribuzione dell’onere probatorio può restare assorbito senza necessità di esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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