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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36649/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto destinatario di numerose cartelle di pagamento emesse per crediti riferiti a pronunce giudiziarie ha proposto opposizione davanti al Tribunale, deducendo: la genericità delle cartelle, perché la pretesa era riferita in modo non intellegibile ad anni indicati solo in modo sommario; l’assenza di notificazione di un valido titolo esecutivo e, quindi, l’inesistenza o comunque l’ineseguibilità del credito; la prescrizione del credito per decorso del termine di cinque anni. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta nullità delle notifiche delle cartelle, lamentando la violazione degli artt. 112, 132 e 277 c.p.c.; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti e sul diritto di difesa, contestando che il Tribunale avesse valorizzato estratti di pronunce giudiziarie prodotti in giudizio per ritenere esistenti i titoli all’origine del credito; 3) violazione di norme processuali penali e dei principi sulla formazione del titolo, sostenendo che non fosse dato individuare il titolo esecutivo e che mancasse o fosse invalida la sua notificazione; 4) vizi relativi alla querela di falso proposta sugli estratti, e ancora deduzioni circa la mancata notificazione del titolo esecutivo; 5) violazione delle norme del d.P.R. n. 602/1973 sulla formazione e notificazione della cartella e sul ruolo, assumendo che le cartelle fossero nulle per mancata notificazione del titolo e per impossibilità di verificarne il contenuto; 6) violazione delle norme sulla motivazione e sull’interpretazione degli atti, sostenendo che le cartelle non consentissero di identificare in modo univoco il titolo della pretesa.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché investivano, in sostanza, questioni attinenti all’opposizione all’esecuzione, non proponibili con ricorso per cassazione diretto contro la sentenza resa sull’opposizione agli atti esecutivi, essendo necessaria l’impugnazione con appello secondo la disciplina ratione temporis applicabile. Quanto al quinto motivo, la Corte ha chiarito che, nella riscossione esattoriale, il titolo esecutivo è il ruolo e non è prevista una notificazione preventiva del titolo prima della cartella; la cartella contiene gli estremi e il contenuto del ruolo e svolge, insieme, le funzioni che nell’esecuzione ordinaria sono svolte dalla notifica del titolo e del precetto. Ne consegue che la mancata notificazione preventiva del titolo non rende nulle le cartelle e, soprattutto, non può essere fatta valere con opposizione ex art. 617 c.p.c., ma solo, se del caso, come contestazione della sussistenza dei presupposti del credito con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile perché si risolveva in una richiesta di rivalutazione del contenuto delle cartelle e, quindi, in una censura di merito non deducibile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione nuova non era devolvibile al giudice di primo grado nell'ambito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura priva di decisività e quindi inammissibile.

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo senza che emergesse un autonomo principio decisivo diverso da quello sull'omessa pronuncia.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    le censure processuali non decisive e non incidenti sul contenuto della decisione sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha distinto le censure realmente di diritto da quelle, in realtà, di merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità processuali; la Corte ha escluso la ricorrenza di una nullità decisiva.

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione agli atti esecutivi non è il rimedio per contestare l'inesistenza o l'ineseguibilità del credito, né per dedurre la mancata notificazione preventiva del titolo nella riscossione esattoriale.

  • art. 615 c.p.c.

    le contestazioni sulla sussistenza del credito e dei presupposti dell'iscrizione a ruolo appartengono all'opposizione all'esecuzione.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    la cartella di pagamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, l'indicazione della data di esecutività del ruolo e gli estremi e il contenuto del ruolo.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    la notificazione della cartella è l'atto che rende conoscibile la pretesa nella riscossione esattoriale.

  • art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    esclude, nella procedura di riscossione, le opposizioni ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 49, comma 2, L. 18 giugno 2009 n. 69

    richiamato per l'applicabilità del regime di impugnazione in appello delle opposizioni all'esecuzione secondo la disciplina ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per rilevare l'inammissibilità della doglianza sulla querela di falso non adeguatamente riprodotta nel ricorso.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente in tema di diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive.

  • art. 111 Cost.

    invocato in tema di giusto processo; le relative doglianze sono state ritenute inammissibili o non decisive.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento dei motivi.

  • art. 3 legge 241/1990

    invocato dal ricorrente sul difetto di motivazione delle cartelle; la Corte ha escluso l'illegittimità denunciata.

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti impositivi/esattoriali; la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi contenuti nelle cartelle.

  • art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina della riscossione; non emerge una specifica applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato in relazione alla querela di falso sugli estratti dei provvedimenti.

  • art. 222 c.p.c.

    richiamato in relazione alla querela di falso sugli estratti dei provvedimenti.

  • art. 1365 c.c.

    invocato dal ricorrente per l'interpretazione degli atti/cartelle; la Corte ha ritenuto la censura in realtà diretta alla rivalutazione del fatto.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato dal ricorrente; non ha inciso sulla decisione.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dal ricorrente; non ha inciso sulla decisione.

Massime di principio

  • Nella riscossione esattoriale il titolo esecutivo è il ruolo e la cartella di pagamento svolge la funzione di rendere conoscibile la pretesa e di portare gli estremi e il contenuto del ruolo; non è prevista una notificazione preventiva del titolo prima della cartella.
  • La mancata notificazione preventiva del titolo esecutivo non rende di per sé nulla la cartella di pagamento e non può essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; una contestazione sulla sussistenza del credito o dei presupposti dell'iscrizione a ruolo appartiene invece all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
  • Le questioni che investono l'esistenza del titolo, la validità sostanziale del credito e la correttezza dell'iscrizione a ruolo non possono essere portate direttamente in cassazione contro una sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi quando il rimedio corretto era l'appello.
  • Una censura processuale o di nullità è scrutinabile in cassazione solo se è decisiva e incide effettivamente sul contenuto della decisione; in difetto di tale decisività la doglianza è inammissibile.
  • In cassazione non è consentito trasformare la critica alla motivazione in una richiesta di riesame del materiale fattuale o documentale, perché ciò eccede i limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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