Cassazione Civile, Sentenza n. 24175/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento per giusta causa notificato il 9 maggio 2019: al ricorrente vengono contestati comportamenti disciplinarmente rilevanti consistenti nella cogestione di fatto di un esercizio commerciale gestito dalla convivente e in operazioni fraudolente di trasferimento all'estero di denaro/beni provenienti dall'attività commerciale, fatti che hanno dato luogo anche a procedimento penale con misura cautelare e condanna di primo grado non definitiva. Il ricorrente ha proposto sette motivi di cassazione, denunciando, tra l'altro, violazioni procedurali relative all'acquisizione del fascicolo penale nel procedimento disciplinare, violazione dell'art. 55-ter d.lgs. 165/2001, vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, nonché erronea qualificazione giuridica della presunta cogestione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (rigetto integrale dei sette motivi, alcuni ritenuti inammissibili e altri non fondati). Ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento dei difensori perché non risultava impossibilità di sostituzione mediante delega. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 55-ter d.lgs. 165/2001 e giurisprudenza consolidata, l'amministrazione può sospendere o riprendere il procedimento disciplinare anche prima della definizione penale quando ritenga di avere elementi sufficienti; ha ritenuto legittima l'acquisizione officiosa degli atti penali da parte del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c.; ha escluso che la sentenza penale di primo grado avesse efficacia vincolante nel processo disciplinare/civile (art. 653 c.p.p. non operante come effetto vincolante per la fattispecie). La Corte ha inoltre ribadito l'impossibilità della cassazione di sindacare nuovamente l'apprezzamento probatorio dei giudici di merito salvo i ristretti casi di vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (compensi professionali €5.000,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
art. 55-ter d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
Stabilisce la tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale; la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del penale è facoltativa per l'amministrazione, la quale può riprendere il procedimento disciplinare prima della definizione penale qualora ritenga di avere elementi sufficienti per decidere
Riguarda gli effetti dell'assoluzione per non aver commesso il fatto e la declaratoria di estinzione del reato; la Corte ha precisato che l'accertamento penale di primo grado non ha efficacia vincolante nel processo civile/disciplinare quando la sentenza non è passata in giudicato
Principio dell'onere della prova; citato in relazione alle doglianze sulla prova fornita dall'amministrazione e alla necessità di valutazione probatoria da parte del giudice di merito
Attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi per l'acquisizione di documenti: la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione d'ufficio del fascicolo penale da parte del giudice di merito in funzione di completezza istruttoria nel rito del lavoro
Norma richiamata in tema di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore: l'istanza di rinvio per motivi organizzativi del difensore non è sufficiente se non viene dimostrata l'impossibilità di sostituzione mediante delega
art. 9, comma 2, legge n. 247/2012
Conferma la possibilità di sostituzione del difensore mediante delega: ciò incide sulla valutazione dell'istanza di rinvio per impedimento
Regola i motivi di cassazione; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità, in particolare l'impossibilità di rivedere libero apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito salvo i casi tassativi previsti dalla norma
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiama i requisiti di motivazione della sentenza; la Corte ha richiamato i criteri per valutare la 'motivazione apparente' e ha ritenuto che i profili di cui al ricorrente non integrassero i casi estremi ammessi per la cassazione
art. 55-quater d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla qualificazione giuridica dei rapporti economici e di impresa; la Corte non ha ritenuto fondate le censure sulla mancata qualificazione formale della presunta cogestione alla stregua della prova acquisita
art. 230-bis c.c. e artt. 2247 e ss. c.c.
Norme civilistiche richiamate in relazione alle forme giuridiche (società di fatto, impresa familiare) e alla disciplina della partecipazione agli utili; la Corte ha osservato che, nei rapporti familiari, la prova di una società di fatto richiede rigore, ma il giudice di merito ha ritenuto provata la cogestione in base agli elementi concreti
Massime di principio
- Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato l'amministrazione è dotata di autonomia disciplinare rispetto all'azione penale: la sospensione del procedimento disciplinare è facoltativa e l'amministrazione può riprenderlo se acquisisce elementi sufficienti per decidere
- Una sentenza penale non definitiva (di primo grado) non vincola automaticamente il giudice civile o disciplinare: l'accertamento penale ha efficacia vincolante solo se la sentenza è passata in giudicato nelle ipotesi previste dall'ordinamento
- Il giudice del lavoro può esercitare poteri istruttori officiosi (art. 421 c.p.c.) per acquisire documenti o atti utili alla decisione; tale acquisizione è compatibile con il contraddittorio se effettuata per completezza istruttoria
- La Corte di Cassazione controlla la corretta applicazione del diritto e i vizi di motivazione gravi, ma non può riformare il libero apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito salvo i casi tassativi di nullità o motivazione apparente previsti dalla legge
- Le istanze di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore vanno valutate anche alla luce della possibilità di sostituzione mediante delega; problemi organizzativi del difensore da soli non giustificano il rinvio
- Nelle controversie che coinvolgono rapporti familiari e presunte società di fatto, il giudice richiede un'approfondita e rigorosa valutazione probatoria, ma può desumere la cogestione da elementi oggettivi (convivenza, deleghe operative, co-intestazione di contratti, gestione contabile)
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