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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24637/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda la legittimità del divieto radicale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro previsto dall'art. 15 del Regolamento INPGI. Il ricorrente contestava la validità di tale divieto sostenendo che all'INPGI dovesse applicarsi la disciplina del cumulo prevista per l'assicurazione generale obbligatoria (AGO), in particolare l'art. 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda del ricorrente disapplicando l'art. 15 del Regolamento INPGI; la Corte d'appello di Milano ha riformato la sentenza accogliendo l'autonomia dell'INPGI; il ricorrente ha quindi impugnato in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del signor Tamburini. Ha ritenuto che, nonostante la privatizzazione formale, l'INPGI gestisca una forma di previdenza in regime di sostitutività e che, secondo la normativa e l'orientamento consolidato della Corte, agli iscritti all'INPGI si applica la stessa disciplina sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro prevista per l'AGO. Di conseguenza è stata disapplicata la disciplina regolamentare difforme (art. 15 del Regolamento INPGI), la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi di diritto affermati.

Norme richiamate

  • art. 38, legge 5 agosto 1981, n. 416 (come novellato dall'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

    L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ... gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti ...

    La Corte interpreta tale norma come attestazione del carattere sostitutivo della gestione INPGI, giustificando l'applicazione alle prestazioni INPGI di regole previste per l'AGO in materia di cumulo.

  • art. 19, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito)

    Norma che elimina limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro per l'AGO; la Corte ritiene applicabile lo stesso principio agli iscritti INPGI in quanto gestore di forma sostitutiva.

  • d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    Nella disciplina di privatizzazione degli enti previdenziali tale decreto riconosce autonomia gestionale agli enti privatizzati, ma non esclude che le disposizioni che parificano le forme sostitutive all'AGO si applichino anche agli enti privatizzati come l'INPGI.

  • art. 15 del Regolamento INPGI

    Regola interna che prevedeva un divieto radicale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro; la Corte ne ordina la disapplicazione quando sia difforme dalla disciplina applicabile alle forme sostitutive dell'AGO.

  • art. 72 e art. 76, legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Norme che, nel contesto storico-legislativo, contribuiscono a individuare il coordinamento tra disciplina dell'AGO e delle forme sostitutive; la Corte utilizza tali disposizioni per giustificare il richiamo alla disciplina comune.

  • legge n. 289 del 2002, art. 44

    Conferma la parificazione tra pensioni AGO e pensioni delle forme sostitutive; rafforza l'idea che la disciplina sul cumulo debba essere comune.

Massime di principio

  • Se un ente previdenziale gestisce una forma di previdenza "sostitutiva" dell'AGO (come riconosciuto dall'art. 38 L.416/1981), le norme che disciplinano il cumulo tra pensione e redditi da lavoro applicabili all'AGO sono generalmente estese anche agli iscritti di tale ente.
  • L'autonomia gestionale e contabile degli enti privatizzati (d.lgs. 509/1994) non consente di mantenere regole interne che contraddicono disposizioni legislative che parificano le forme sostitutive all'AGO in materia di cumulo; le clausole regolamentari difformi possono essere disapplicate dal giudice.
  • In sede giudiziaria, i divieti di cumulo previsti da regolamenti interni che risultino più restrittivi rispetto alla disciplina statale applicabile possono dar luogo a condanne dell'ente e a restituzioni delle trattenute illegittime.
  • Nel valutare controversie analoghe occorre accertare se la normativa nazionale abbia espressamente o implicitamente parificato la forma sostitutiva all'AGO: in tal caso prevale la disciplina statale sull'atto regolamentare interno.
  • La presenza di apporti della fiscalità generale o altre forme di supporto finanziario non travolge automaticamente l'applicabilità della disciplina comune sul cumulo; l'autonomia finanziaria non è assoluta.

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