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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24184/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla restituzione di somme ritenute indebitamente percepite dal ricorrente in qualità di avvocato e dirigente incaricato come capo gabinetto/staff del Sindaco e come collaboratore RUP per vari progetti (tra cui "Servizio idrico integrato", "Regium waterfront", "St@rt" e altri). Il Comune aveva chiesto la ripetizione delle somme sulla base di un verbale ispettivo; in primo grado il Tribunale aveva condannato Zoccali alla restituzione, in appello l'importo è stato rideterminato e la Corte d'Appello ha escluso la legittimazione del Comune a chiedere la restituzione relativa al progetto "St@rt" (perché i fondi erano statali/regionali). Zoccali ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi (tra cui contestazioni sulla legittimazione attiva del Comune, sulla natura gestionale o consultiva delle attività svolte, sull'applicabilità dell'art. 92 d.lgs. 163/2006 e art. 2126 c.c., sulla decorrenza degli interessi, nonché questioni procedurali come la validità della procura alle liti). Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso/corrisposto incidentale con priorità sulla questione della legittimazione attiva per il progetto St@rt.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Zoccali (maggior parte dei motivi dichiarati inammissibili o infondati, in particolare quelli volti a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto del giudice di merito circa la natura non gestionale delle prestazioni e l'interpretazione del contratto di lavoro). Ha invece accolto il ricorso incidentale del Comune relativo alla legittimazione ad agire per la ripetizione delle somme riferite al progetto "St@rt", ritenendo che la Corte d'Appello avesse errato nel negare la legittimazione del Comune limitandosi alla mera provenienza delle risorse. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa al ricorso incidentale accolto e ha rinviato alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per ulteriore giudizio sulle conseguenze, con spese regolate al rinvio. In via preliminare è stata disattesa l'eccezione sulla nullità della procura speciale (ritenuta valida/abbastanza specifica e regolarmente notificata). Sulla decorrenza degli interessi la Cassazione ha confermato il principio secondo cui gli interessi decorrono dalla costituzione in mora (anche extragiudiziale), conformemente alla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 90 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale

    La Corte d'Appello ha richiamato tale norma per sostenere il principio di separazione tra politica e amministrazione e per ritenere incompatibili le attività gestionali con l'incarico di staff del Sindaco; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che la valutazione concreta della natura delle attività (gestionali o di supporto/consultive) sia questione di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

  • art. 92 d.lgs. n. 163/2006

    Riguarda corrispettivi e incentivi per la progettazione; la Cassazione osserva che la sola previsione normativa non esclude a priori la corresponsione, ma l'ammissibilità degli incentivi dipende dall'indagine sulla riferibilità dell'attività e dalla compatibilità con il rapporto contrattuale e con norme di settore.

  • art. 2126 c.c.

    Invocato dal ricorrente quale tutela per le prestazioni eseguite in esecuzione di un contratto invalido; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'applicabilità dell'art. 2126 fosse comunque rimessa a valutazioni di fatto (se le prestazioni fossero effettivamente extracarattere rispetto al rapporto) e che tali valutazioni non siano sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.

  • art. 2033 c.c.

    Regola la ripetizione dell'indebito e la decorrenza degli interessi: la Corte conferma che il dies a quo per gli interessi comprende anche la costituzione in mora extragiudiziale, non soltanto la domanda giudiziale.

  • art. 83 cod. proc. civ. e giurisprudenza delle Sezioni Unite (sul rilascio e sulla topografia della procura alle liti)

    La Corte ha ritenuto valida la procura alle liti notificata telematicamente anche se materialmente su foglio separato connesso al ricorso, richiamando orientamenti che attribuiscono rilievo alla posizione topografica e alla connessione documentale per ritenere rispettato il requisito di specialità.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3 e 5)

    Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato il principio che l'art. 360, n.5 (omesso esame di fatti decisivi) è di portata restrittiva e non consente di sindacare la valutazione di merito sulle prove, mentre il n.3 è stato utilizzato per censire violazioni di norme nell'ambito del ricorso incidentale accolto (legittimazione).

Massime di principio

  • Legittimazione per la ripetizione dell'indebito: rileva a chi è 'legalmente riferibile' il pagamento; la mera provenienza dei fondi (statali o regionali) non esclude automaticamente la legittimazione dell'ente che ha materialmente sostenuto la spesa.
  • Sindacabilità in Cassazione: le valutazioni di merito (es. se l'attività sia gestionale o di mera consulenza/supporto e l'interpretazione delle clausole contrattuali) sono riservate al giudice di merito e difficilmente riaprono il giudizio in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali gravi.
  • Procura alle liti: la procura apposta in calce o su foglio separato congiunto e notificata con l'atto telematico è, di regola, sufficiente a soddisfare il requisito della specialità se il contenuto non è incompatibile con l'incarico di proporre il ricorso.
  • Divieto di svolgere attività gestionali per lo staff politico: la normativa (art. 90 TUEL e successive modifiche) limita le attività gestionali per il personale alle dirette dipendenze della dirigenza politica; tuttavia l'applicazione concreta richiede accertamenti probatori sulla natura effettiva delle prestazioni rese.
  • Interessi sulla ripetizione: gli interessi moratori sul dovuto per ripetizione di indebito decorrono dalla data della costituzione in mora (anche extragiudiziale), non soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale.
  • Art. 2126 c.c.: la richiesta di retribuzione per prestazioni rese in esecuzione di un contratto invalido può essere valutata, ma la sua accoglienza dipende dall'accertamento fattuale circa l'extraneità delle prestazioni al rapporto originario e dal possibile contrasto con norme imperative.

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