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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24636/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPGI impugna la sentenza d'appello che aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto in primo grado per contributi previdenziali relativi a tre dipendenti (Onofri, Muggione, Roncato), sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel non qualificare come giornalistica l'attività svolta dagli addetti all'ufficio stampa della casa editrice e nell'aver dato rilievo alla finalità promozionale e commerciale delle prestazioni. Il ricorso censura la interpretazione e l'applicazione delle norme (legge n.69/1963, legge n.150/2000, contratto nazionale giornalistico) e sostiene che l'iscrizione all'albo e le mansioni descritte dovrebbero comportare l'obbligo contributivo all'INPGI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPGI. Ha confermato che, per l'obbligo contributivo INPGI, sono richiesti due requisiti concorrenti: l'iscrizione all'albo dei giornalisti e lo svolgimento di attività concretamente riconducibile alla professione giornalistica. Ha ribadito che l'iscrizione all'albo è necessaria ma non sufficiente e che occorre valutare il contenuto effettuale delle prestazioni. Applicando tali criteri, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva rilevato la prevalente finalità commerciale/promozionale dell'attività svolta presso l'ufficio stampa della casa editrice e la marginalità dell'attività creativa e di mediazione informativa; quindi non sussisteva natura giornalistica ai fini INPGI. La Cassazione ha enunciato il principio che l'attività degli addetti agli uffici stampa delle case editrici può essere qualificata come giornalistica solo se, nel concreto, si estrinseca nella raccolta, commento o elaborazione di notizie con apporto soggettivo e autonomia dell'informazione, anche se la destinazione non è al pubblico indistinto. Sono state compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • legge 3 febbraio 1963, n. 69

    artt. 1 e 2 (richiamati nel ricorso)

    Definisce i presupposti della professione giornalistica; la Corte ricorda che l'iscrizione all'albo (prevista dalla normativa) è requisito necessario ma non esaurisce la valutazione della natura effettiva dell'attività svolta.

  • legge 7 giugno 2000, n. 150

    Disciplina specifica per gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni: in quel settore la legge considera l'attività degli addetti come giornalistica (presunzione normativa), con vincoli e garanzie specifiche; la Corte ha escluso l'automatica estensione di tale disciplina agli uffici stampa privati (case editrici) e ha ritenuto che la legge pubblicistica non sia trasferibile automaticamente al settore privato.

  • contratto nazionale di lavoro giornalistico

    art. 1 (richiamato nel ricorso)

    Il contratto descrive le figure dell'addetto stampa e le mansioni tipiche; tuttavia la Corte osserva che l'applicazione di parametri contrattuali non impedisce l'accertamento concreto della natura giornalistica della prestazione.

  • art. 2575 cod. civ.

    richiamato nella motivazione

    Usato come criterio interpretativo per l'originalità/creatività: l'attività giornalistica si distingue per apporto soggettivo e creativo, analogo ai requisiti delle opere dell'ingegno.

  • legge 22 aprile 1941, n. 633

    Riferimento alla protezione delle opere dell'ingegno per sottolineare che l'attività giornalistica comporta apporto creativo e originale che la differenzia dalle attività meramente promozionali o ausiliarie.

Massime di principio

  • L'iscrizione all'albo dei giornalisti è requisito necessario ma non sufficiente per riconoscere la natura giornalistica del rapporto di lavoro: occorre valutare la concreta attività svolta.
  • Per qualificare come giornalistica l'attività di un addetto stampa (in particolare in ambito privato/editoriale) è fondamentale l'accertamento di elementi fattuali quali: apporto soggettivo/creatività, mediazione tra il fatto e la sua diffusione, autonomia dell'informazione, continuità/periodicità e tempestività dell'informazione.
  • La legge n.150/2000 attribuisce una presunzione di natura giornalistica agli addetti stampa delle pubbliche amministrazioni ma tale disciplina è speciale e non si estende automaticamente agli uffici stampa privati; dunque non può essere invocata acriticamente per qualificare come giornalistica ogni attività di ufficio stampa privata.
  • La finalità commerciale o promozionale prevalente può escludere la qualificazione giornalistica se impedisce l'apporto creativo e l'autonomia informativa tipici del giornalismo.
  • Il datore di lavoro può contestare davanti al giudice ordinario l'obbligo contributivo rivendicato dall'INPGI, e il giudice deve esaminare il contenuto effettuale delle prestazioni; non vale solo la qualifica formale o l'applicazione di un contratto collettivo.
  • In controversie analoghe conviene documentare e provare il concreto contenuto delle mansioni (es. esempi di comunicati redatti, elementi di originalità, continuità dell'attività informativa, destinatari e scopi) per dimostrare o confutare la natura giornalistica.

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