Cassazione Civile, Sentenza n. 23383/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in sede d'appello del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato da Biomax (comunicazione dell'8.5.2017) per appropriazione indebita di somme rimesse dagli agenti nel periodo 2014-2017, mediante uso improprio dei codici 063 e 001. In cassazione la Gobbato ha censurato (i) il valore attribuito alla presunta confessione stragiudiziale resa alla controparte/terzi, (ii) la genericità e la tempestività della contestazione disciplinare (principio di immediatezza), e (iii) la sproporzione della sanzione espulsiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità delle censure e per mancata indicazione delle norme violate richieste dall'art. 360 c.p.c.; ha osservato che il ricorrente ha in realtà proposto una rivalutazione dei fatti (vietata in sede di legittimità) e che opera la preclusione nelle ipotesi di doppia conforme. Confermata quindi la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la giusta causa (anche valorizzando la condanna penale per appropriazione indebita), e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità (esborsi €200,00 e compensi €4.000,00 oltre oneri) e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come novellato)
“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”
La Corte ha ritenuto che le censure non fossero formulate come omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti e quindi non rientrassero nella specifica ipotesi di cui a questa norma.
d.l. n. 83/2012 conv. con l. n. 134/2012 (art. 54, comma 1, lett. b)
Richiamato in quanto ha modificato l'art. 360 c.p.c.; la Corte lo cita per il corretto inquadramento delle censure di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiede l'indicazione della norma ritenuta violata e il confronto tra precetto e motivazione: la ricorrente non ha svolto il necessario esame comparativo, rendendo il motivo inammissibile.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Principio di preclusione per la «doppia conforme»: la presenza di decisioni conformi impedisce il riesame in cassazione su questioni di fatto e di diritto già definitivamente decise.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiede specificità dei motivi; la Corte ha rilevato che i mezzi non sono stati adeguatamente inquadrati e specificati secondo questa norma.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamata come possibile inquadramento alternativo; comunque la ricorrente non ha evidenziato passaggi motivazionali contraddittori tali da farne uso.
Citata relativamente alla fase sommaria ex lege 92/2012, nella quale il Tribunale aveva reiettato le richieste della lavoratrice in sede sommaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Riferito all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, che la Corte dà atto sussistere.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. con legge 18 dicembre 2020 n. 176)
Richiamato solo perché il Pubblico Ministero ha depositato le conclusioni scritte ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere formulate con precisione: indicare la specifica norma denunciata, confrontarne il precetto con la motivazione impugnata e individuare i passi contestati; la vaghezza determina l'inammissibilità.
- Non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti o delle prove decisa dai giudici di merito; la Corte di Cassazione controlla la correttezza della motivazione e l'applicazione del diritto, non riesamina il merito.
- La presenza di una «doppia conforme» (decisioni di merito conformi) limita fortemente la possibilità di impugnazione in Cassazione e può comportare la preclusione di ulteriori censure.
- Le confessioni stragiudiziali possono essere valorizzate dal giudice insieme ad altri elementi probatori, ma non sono automaticamente decisive; il loro peso dipende dal contesto e dalle altre risultanze (anche penali).
- Una condanna penale per fatti rilevanti ai fini disciplinari può essere valorizzata in sede civile o disciplinare per confermare la giusta causa, soprattutto se coerente con gli addebiti lavorativi.
- Le contestazioni disciplinari devono essere sufficientemente specifiche e tempestive: l'eccezione di genericità o di tardività può essere rilevante ma va adeguatamente motivata e provata.
- Il ricorrente deve evitare di riproporre in Cassazione argomentazioni già rigettate in grado d'appello senza mostrare come siano state violate norme di diritto o omessi fatti decisivi.
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