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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18002/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso IRES richiesto da una banca per gli anni 2005 e 2006, in relazione alla sopravvenuta deducibilità dell’IRAP nella misura del 10% prevista dall’art. 6 del D.L. n. 185/2008. I giudici di merito avevano accolto la domanda di rimborso e, soprattutto, avevano riconosciuto gli interessi da ritardato rimborso con decorrenza dal giorno del versamento dell’IRES. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 44 del DPR n. 602/1973, dell’art. 6 del D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e dell’art. 2033 c.c., sostenendo che la disciplina speciale del rimborso tributario non si applicherebbe alla fattispecie e che, in ogni caso, gli interessi dovrebbero decorrere solo dalla domanda di rimborso secondo la regola dell’indebito oggettivo, non dal pagamento originario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che gli interessi sui rimborsi d’imposta, anche quando il credito nasce da una sopravvenuta disciplina retroattiva che rende non dovuta ex tunc una parte del tributo, non presuppongono la mora dell’Amministrazione ma hanno funzione compensativa della diminuzione patrimoniale subita dal contribuente. Di conseguenza, nel sistema speciale dell’art. 44 DPR n. 602/1973, gli interessi maturano al compimento di ogni semestre, escluso il primo, dalla data del versamento e fino all’ordinativo di pagamento, indipendentemente dalla buona o mala fede dell’accipiens e senza applicazione della disciplina civilistica dell’indebito ex art. 2033 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 44 DPR n. 602/1973

    gli interessi competano, escluso il primo semestre, dal momento del versamento dell’indebito (e fino alla data dell’ordinativo di pagamento)

    norma speciale che disciplina gli interessi sui rimborsi d’imposta; gli interessi hanno natura compensativa e decorrono dal versamento, per semestri, non dalla domanda di rimborso

  • art. 6 D.L. n. 185/2008

    deduzione ai fini Irpef/Ires dell’importo pari al 10 per cento dell’Irap

    norma che ha introdotto la parziale deducibilità dell’IRAP con efficacia retroattiva per periodi d’imposta anteriori, fondando il diritto al rimborso per le annualità pregresse

  • L. n. 2/2009

    legge di conversione del D.L. n. 185/2008

    conversione della norma agevolativa che ha confermato la disciplina retroattiva del rimborso

  • art. 2033 c.c.

    non applicabile in via prevalente alla decorrenza degli interessi nei rimborsi d’imposta, perché la materia è regolata da disciplina speciale tributaria

  • art. 38 DPR n. 602/1973

    richiamato come norma del procedimento di rimborso e per il termine per presentare l’istanza nei casi retroattivi

  • art. 1, comma 139, L. n. 244/2007

    a decorrere dall’1 gennaio 2008

    disposizione indicata come meramente ricognitiva della situazione debitoria pregressa, senza innovare la disciplina previgente

  • art. 380.1 bis c.p.c.

    memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.

    richiamo processuale relativo al procedimento camerale in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    escluso perché la ricorrente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di rimborso di imposte, la disciplina degli interessi è regolata dalle norme tributarie speciali e non dalla regola generale dell’indebito oggettivo del codice civile, quando il rapporto è compiutamente disciplinato dal DPR n. 602/1973.
  • Gli interessi sui crediti di rimborso verso l’Erario hanno funzione compensativa della perdita di disponibilità della somma versata e non richiedono la prova di una mora dell’Amministrazione; essi maturano dalla data del versamento e non dalla domanda di rimborso.
  • La retroattività di una norma che rende in tutto o in parte non dovuto un tributo comporta la necessità di reintegrare il contribuente anche per il periodo anteriore al riconoscimento normativo, con decorrenza degli interessi secondo la disciplina speciale dei rimborsi.
  • La buona fede dell’Amministrazione quale accipiens non incide, di regola, sulla decorrenza degli interessi dovuti sui rimborsi d’imposta, quando la legge fiscale prevede una disciplina autonoma e speciale.
  • Nei rimborsi d’imposta, gli interessi vanno calcolati per semestri, escluso il primo, dalla data del versamento fino all’ordinativo di pagamento, applicando il tasso legale vigente alla scadenza di ciascun semestre.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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