Cassazione Civile, Ordinanza n. 18466/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEG e IRAP relative all’anno d’imposta 2003 nei confronti di una società poi dichiarata fallita. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’atto ritenendo, da un lato, che si trattasse della reiterazione di un precedente accertamento definito con adesione senza nuovi elementi idonei a giustificarlo e, dall’altro, che l’avviso fosse nullo perché emesso soltanto 19 giorni dopo la chiusura delle operazioni di verifica, senza adeguata indicazione delle ragioni di urgenza richieste dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’Amministrazione può emettere un ulteriore avviso in presenza di nuovi elementi, purché indicati nell’atto; (2) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e di altre norme del procedimento impositivo, deducendo che l’urgenza non deve necessariamente essere espressamente motivata nell’avviso, potendo risultare in giudizio, e che comunque nel caso concreto vi erano ragioni di urgenza legate alla prossima decadenza del potere di accertamento e a una segnalazione interna dell’Agenzia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, trattandolo con priorità, affermando che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni comporta illegittimità dell’avviso salvo effettive ragioni di urgenza, che devono esistere in concreto ed essere provate dall’Ufficio, anche se non necessariamente esplicitate nell’atto. Tuttavia ha precisato che tali ragioni non possono consistere nella mera imminente scadenza del termine decadenziale, né in fatti imputabili all’Amministrazione nel suo complesso, come la tardiva segnalazione interna della Direzione regionale. Poiché la motivazione d’urgenza invocata dall’Ufficio era incentrata proprio su elementi non idonei a integrare l’urgenza, la censura è stata respinta; ciò ha reso superfluo l’esame del primo motivo, perché la sentenza impugnata poggiava su due rationes autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla. L’Agenzia è stata inoltre condannata alle spese.
Norme richiamate
consente l’emissione di un ulteriore avviso in presenza di nuovi elementi, ma la Corte non esamina il motivo perché assorbito dalla ratio sull’urgenza; il ricorso comunque non supera il vaglio sulla seconda autonoma ragione di decisione
il termine di 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso successivo al PVC tutela il contraddittorio endoprocedimentale; la deroga è ammessa solo per specifiche e concrete ragioni di urgenza, da provare dall’Ufficio
richiamato come norma processuale-sostanziale censurata dall’Agenzia, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
richiamato nel secondo motivo quale norma asseritamente violata, senza autonoma trattazione
richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta nullità dell’atto, senza autonoma trattazione
norma del vizio di legittimità invocata per entrambi i motivi di ricorso
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
norme processuali sulla trattazione camerale richiamate nel preambolo
citato come esempio di misure cautelari che possono rilevare nella valutazione dell’urgenza
richiamati per descrivere il modello organizzativo dell’Agenzia delle Entrate e l’imputazione unitaria dell’attività dei suoi uffici
richiamato indirettamente nel senso che l’onere di allegare e provare le ragioni di urgenza grava sull’Amministrazione
Massime di principio
- L’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente rende illegittimo l’avviso di accertamento emesso ante tempus, salvo che l’Ufficio dimostri l’esistenza di concrete ragioni di urgenza.
- Le ragioni di urgenza devono consistere in elementi fattuali oggettivi, esistenti al momento dell’emissione dell’atto e non riconducibili alla mera organizzazione interna o alla responsabilità dell’Amministrazione finanziaria.
- La prossima scadenza del termine decadenziale per l’accertamento, da sola, non integra un’urgenza idonea a derogare al termine dilatorio; può rilevare solo se dipende da fatti imputabili al contribuente che abbiano inciso sull’attività accertativa.
- L’urgenza può essere apprezzata dal giudice anche se non espressamente enunciata nell’avviso, ma resta comunque necessario che l’Amministrazione ne alleghi e provi l’effettiva sussistenza.
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a reggerla, il ricorso per cassazione deve superarle tutte; l’infondatezza di una sola ratio sufficiente può comportare il rigetto del ricorso.
- Nel sistema dell’Agenzia delle Entrate, le attività dei diversi uffici e articolazioni sono imputabili all’ente nel suo complesso, sicché ritardi o omissioni di un ufficio interno non costituiscono di per sé un fatto esterno idoneo a giustificare l’urgenza.
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