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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27605/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava maggiori imposte dirette, IVA e accessori, contestando alla società l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, ritenute emesse per simulare costi e detrarre IVA non spettante. La Commissione tributaria regionale aveva però accolto l'appello della contribuente, ritenendo provata l'effettiva esecuzione, nel dicembre 2007, delle opere descritte nei documenti fatturati, valorizzando un complesso di elementi documentali e dichiarativi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 7 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse affermato l'esecuzione dei lavori sulla base di una relazione datata 28.12.2007 che sarebbe stata inesistente e di altra documentazione redatta nel 2008; 2) nullità per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando incomprensibilità della ratio decidendi; 3) violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 19 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio non fosse tenuto a provare l'inesistenza dell'operazione ma solo indizi della stessa; 4) ulteriore nullità per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe fondato la prova su elementi non idonei singolarmente a dimostrarla; 5) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., deducendo che le presunzioni utilizzate non sarebbero state gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, in realtà, a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito e non una vera violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o una reale mancanza di motivazione. Ha poi escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la CTR aveva esposto un percorso argomentativo comprensibile e sorretto da plurimi elementi istruttori, non sindacabile in cassazione nella sua sufficienza. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio in materia IVA e imposte dirette, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi idonei a dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l'effettività delle stesse; tuttavia ha rilevato che, nel caso concreto, la CTR aveva accertato proprio l'esistenza delle opere fatturate, sicché la censura dell'Ufficio non si confrontava con la ratio decidendi. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto, in relazione al contributo unificato, della disciplina applicabile in caso di soccombenza dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che in cassazione i vizi deducibili devono rientrare nei motivi tipizzati e non possono tradursi in una richiesta di riesame del fatto o della valutazione probatoria.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta incongrua perché in realtà riferita alla valutazione delle prove, non a una pronuncia ultra/extra petita.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile poiché inerente al merito dell'apprezzamento probatorio nel processo tributario.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione è nulla solo se manchi in modo assoluto o sia meramente apparente; nel caso concreto la CTR ha offerto una motivazione sufficiente e intellegibile.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con l'accertamento di fatto della CTR.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In materia di IVA, la detrazione è esclusa se l'Amministrazione prova l'oggettiva inesistenza delle operazioni; in tal caso incombe sul contribuente la prova dell'effettività.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia sul riparto dell'onere probatorio sia sulla prova presuntiva; la Corte ha riaffermato che non può essere chiesto alla Cassazione di rivalutare il materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono sorreggere l'accertamento dell'inesistenza o dell'esistenza delle operazioni solo se valutate complessivamente.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la verifica di tale requisito, quando compiuta dal giudice di merito con motivazione non apparente, non è rivalutabile in cassazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per gli effetti economici del rigetto del ricorso, con riferimento all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per la disciplina del contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In materia tributaria, quando l'Amministrazione dimostri con elementi anche presuntivi l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente che intenda conservare la detrazione IVA o la deduzione dei costi deve provare l'effettiva esecuzione delle operazioni; la mera esibizione della fattura, della contabilità regolare o dei mezzi di pagamento non basta.
  • Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del compendio istruttorio né la sostituzione del diverso apprezzamento della parte a quello compiuto dal giudice di merito; sono inammissibili le censure che, sotto veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, mirano a contestare il merito dell'accertamento fattuale.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il percorso logico della decisione; non è denunciabile in cassazione il semplice dissenso sulla sufficienza o sulla persuasività della motivazione.
  • La prova per presunzioni richiede una valutazione complessiva degli indizi, da apprezzare nel loro insieme e non in modo atomistico: un singolo elemento può essere insufficiente, ma la loro convergenza può integrare la gravità, precisione e concordanza richieste dall'art. 2729 c.c.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il giudizio di fatto del merito; occorre che vi sia effettiva deviazione rispetto al thema decidendum o una pronuncia su domande o eccezioni non devolute.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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