Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13679/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello, salvo accogliere parzialmente quello dell'Ufficio limitatamente all'IRAP, confermando un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi d'impresa ai fini IRPEF, IVA e IRAP. L'accertamento derivava da indagini finanziarie svolte per gli anni 2004-2012, nell'ambito di un procedimento penale, su movimenti bancari rilevati sia su conti personali sia su conti intestati a società a lui riconducibili, ritenuti non giustificati e quindi sintomatici di un'attività imprenditoriale in proprio nel commercio di orologi, argenteria e gioielleria. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato omessa/motivazione insufficiente della sentenza d'appello in relazione al terzo motivo di gravame. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., degli artt. 32 e 42 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avrebbe attribuito le movimentazioni a una sua attività imprenditoriale senza adeguata prova, avrebbe ritenuto provata la provenienza delle somme senza presunzioni gravi, precise e concordanti, e avrebbe erroneamente escluso il vizio di motivazione dell'avviso, pur rinviando esso a un PVC a sua volta fondato sul procedimento penale. Il ricorrente ha inoltre richiamato una sentenza penale assolutoria, deducendone la rilevanza.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia, ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando la legittimità della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento e la correttezza, in astratto, dell'utilizzo delle movimentazioni bancarie, anche su conti intestati a terzi ma nella disponibilità del contribuente, quale base presuntiva dell'accertamento. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato con la necessaria specificità le giustificazioni analitiche offerte dal contribuente per le singole movimentazioni, limitandosi ad affermare apoditticamente che non risultavano dagli atti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi puntualmente, nei limiti delle deduzioni già svolte in appello, la fondatezza delle giustificazioni addotte per ciascuna operazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È invocato per denunciare il difetto di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte non accoglie la censura sotto questo profilo.

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; la Corte ribadisce che, in presenza di movimentazioni bancarie, l'onere di dimostrare la non imponibilità grava sul contribuente per superare la presunzione legale.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni bancarie ex artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 non richiedono i requisiti delle presunzioni semplici di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    Attribuisce all'Ufficio la possibilità di porre a base dell'accertamento versamenti e prelevamenti bancari; per i conti di terzi è necessaria la prova della disponibilità di fatto da parte del contribuente.

  • art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    Consente l'utilizzo dei dati bancari ai fini IVA; la Corte lo tratta come norma che, insieme all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, fonda la presunzione legale in materia di accertamenti bancari.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La motivazione per relationem dell'avviso è ritenuta compatibile con il requisito formale di motivazione dell'atto impositivo.

Massime di principio

  • Negli accertamenti tributari fondati su indagini finanziarie, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente costituiscono presunzione legale di maggiori ricavi o compensi, superabile solo con prova contraria analitica e specifica sulla riferibilità di ciascuna operazione a fatti fiscalmente neutri o già inclusi in dichiarazione.
  • La prova contraria del contribuente non può essere generica: il giudice di merito deve esaminare distintamente le giustificazioni offerte per ogni singola movimentazione e darne conto espressamente in motivazione.
  • Le indagini bancarie possono riguardare anche conti formalmente intestati a terzi, purché l'Ufficio dimostri, anche per presunzioni qualificate, che tali conti siano nella disponibilità di fatto del contribuente; solo allora opera la presunzione legale di imponibilità delle movimentazioni.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima se richiama atti già conosciuti dal contribuente e gli consente di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente.
  • La sentenza penale assolutoria non produce automaticamente giudicato nel processo tributario; può essere valutata dal giudice tributario come elemento di prova, ma solo nei limiti della sua rilevanza nel giudizio fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.