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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34738/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento con cui l’Amministrazione ha recuperato a tassazione una plusvalenza ritenuta realizzata dalla cessione di un immobile. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello dell’Ufficio. Con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe ritenuto automaticamente utilizzabile, ai fini delle imposte dirette, il valore definito dalla società acquirente per l’imposta di registro, senza adeguata valutazione delle risultanze di causa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla motivazione dell’atto tributario, lamentando la mancata allegazione degli atti emessi nei confronti dell’acquirente e la carenza di motivazione dell’avviso notificato alla contribuente. Con il terzo motivo ha invocato la violazione del principio del contraddittorio anticipato, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivarlo prima dell’emissione dell’accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la sentenza di merito conteneva una motivazione esistente e comprensibile, e perché il giudice d’appello aveva esaminato gli elementi probatori offerti dalla contribuente giudicandoli insufficienti a superare la presunzione fondata sul valore definito in sede di imposta di registro, presunzione non specificamente censurata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che l’avviso di accertamento era stato motivato anche per relationem in modo sufficiente, con allegazione dell’atto di definizione dell’acquirente e indicazione dettagliata degli elementi posti a base della ripresa a tassazione, sicché il contribuente era stato posto in condizione di conoscere il contenuto essenziale della pretesa. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, escludendo un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi interni non armonizzati e precisando che il termine dilatorio di 60 giorni non era applicabile in assenza di accessi o verifiche presso il contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con gli ulteriori effetti di legge in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo in presenza di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile, non per semplice insufficienza argomentativa

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione mancante o meramente apparente determina nullità della sentenza

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    nei giudizi tributari la sentenza deve essere motivata, e la mancanza della motivazione rileva come nullità

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’atto impositivo e sulla motivazione

  • art. 3, L. 241/1990

    l’obbligo di allegazione degli atti richiamati opera in funzione integrativa della motivazione dell’atto e riguarda i soli atti il cui contenuto non sia già riprodotto essenzialmente nell’avviso

  • art. 7, L. 212/2000

    consente la motivazione per relationem dell’atto tributario, purché siano allegati gli atti richiamati oppure ne sia riprodotto il contenuto essenziale

  • art. 12, L. 212/2000

    la Corte esclude che dalla norma derivi un obbligo generalizzato di contraddittorio anticipato in ogni procedimento tributario

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    il contraddittorio endoprocedimentale è principio fondamentale, ma non opera in termini assoluti e non si estende automaticamente all’attività di indagine e acquisizione probatoria dell’Amministrazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non è invece deducibile la sola insufficienza della motivazione.
  • In materia tributaria, l’avviso può essere motivato per relationem mediante richiamo ad atti o documenti esterni, purché ne sia allegato il contenuto essenziale o sia altrimenti consentita al contribuente la piena conoscenza della pretesa.
  • L’obbligo di allegazione riguarda soltanto gli atti che integrano la motivazione dell’atto impositivo, non tutti quelli richiamati o utilizzati dall’Amministrazione come elementi di prova.
  • Non esiste un obbligo generale e indiscriminato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi interni non armonizzati, né il termine dilatorio previsto per altre ipotesi si applica quando non vi siano stati accessi o verifiche presso il contribuente.
  • Quando il giudice di merito valuta gli elementi probatori offerti dal contribuente e li reputa inidonei a superare una presunzione fiscale non specificamente censurata, la doglianza di motivazione non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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